Sentenza n. 2930/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01398/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di un’istanza di accertamento di conformità e contro la determina di acquisizione dell’immobile, dell’area di sedime e di un’area ulteriore al patrimonio comunale, con irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in zona agricola, per il quale era stata contestata la realizzazione di opere in difformità dal permesso di costruire e il mutamento di destinazione d’uso. Dopo l’ordine di demolizione, l’accertamento dell’inottemperanza e il precedente rigetto di un’istanza di accertamento di conformità per difetto della doppia conformità, il Comune ha adottato una determina di acquisizione dell’immobile, dell’area di sedime e di un’area ulteriore, irrogando anche la sanzione amministrativa di 20.000 euro. La proprietaria ha quindi presentato una nuova istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, dichiarata improcedibile o, più correttamente, inammissibile perché l’immobile era già stato acquisito al patrimonio comunale. In appello sono stati dedotti: omessa istruttoria sulle ragioni dell’inottemperanza, asserita impossibilità di demolire e necessità di sospendere il procedimento acquisitivo; violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 per mancata adozione e notificazione di un autonomo atto provvedimentale di accertamento dell’inottemperanza; violazione delle garanzie partecipative e del principio di proporzionalità; difetto di motivazione, identificazione e delimitazione dell’area ulteriore acquisita; mancato frazionamento preventivo; erronea applicazione della sanzione nella misura massima, in assenza di un vincolo di inedificabilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto i primi tre motivi di appello e ha accolto il quarto, riformando parzialmente la sentenza del TAR. Richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, ha affermato che l’inottemperanza all’ordine di demolizione determina, decorso il termine di novanta giorni, l’acquisto ipso iure dell’immobile e dell’area di sedime da parte del Comune; il successivo atto di acquisizione ha natura dichiarativa e non costitutiva, salvo che per l’eventuale area ulteriore, rispetto alla quale ha natura costitutiva. Di conseguenza, dopo la scadenza del termine per demolire, il precedente proprietario non è più legittimato a presentare un’istanza di accertamento di conformità, e la notifica dell’atto di acquisizione non condiziona il perfezionamento dell’effetto acquisitivo. Il verbale della Polizia municipale di accertamento dell’inottemperanza non ha natura provvedimentale, ma costituisce il presupposto dell’atto dichiarativo di acquisizione; non è quindi necessario un ulteriore autonomo provvedimento tra il verbale e la determina di acquisizione. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione relativa all’area ulteriore, poiché la determina ne descriveva superficie, modalità di calcolo, funzione di accesso e fascia di rispetto, con planimetria allegata. È stato invece accolto il motivo relativo alla sanzione pecuniaria: la determina si limitava a fissare l’importo massimo di 20.000 euro richiamando l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, senza chiarire se la misura massima fosse imposta dalla legge in ragione della localizzazione dell’abuso oppure fosse il risultato di una valutazione discrezionale. Il provvedimento è stato pertanto annullato limitatamente alla quantificazione della sanzione, con obbligo per il Comune di riesercitare il potere e determinare la sanzione con congrua motivazione. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune
La scadenza del termine di novanta giorni produce l’acquisizione ipso iure dell’immobile e dell’area di sedime; l’atto successivo di acquisizione ha natura dichiarativa. L’area ulteriore, se individuata per la prima volta nell’atto, richiede invece motivazione specifica e presenta natura costitutiva.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza è presupposto dell’atto di acquisizione e non costituisce autonomo provvedimento costitutivo dell’effetto traslativo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro
La sanzione deve essere fissata nella misura massima per gli abusi realizzati nelle aree o sugli edifici indicati dalla legge; negli altri casi la quantificazione richiede una motivazione congrua e proporzionata. Anche quando la misura massima sia vincolata, il provvedimento deve esplicitare il presupposto normativo della scelta.
art. 36 d.P.R. 380/2001
. . . l’accertamento di conformità può essere richiesto prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino . . .
L’istanza di accertamento di conformità non è più proponibile dopo la scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, quando si è già prodotto l’effetto acquisitivo e il precedente proprietario ha perso la legittimazione sul bene.
art. 3 l. 241/1990
L’acquisizione dell’area ulteriore rispetto al manufatto e all’area di sedime deve essere motivata in modo logico e congruo, esplicitando le modalità di delimitazione; anche la quantificazione della sanzione deve essere motivata nel provvedimento o per relationem mediante espresso richiamo ad altri atti.
artt. 7 e 21-octies l. 241/1990
La previa comunicazione di avvio non è necessaria per il procedimento di acquisizione dichiarativa e vincolata, fondato sull’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non essendovi margini partecipativi rilevanti sulla produzione dell’effetto acquisitivo.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 determina ipso iure l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime individuata nell’ordinanza; il successivo atto comunale ha natura dichiarativa e non costitutiva dell’effetto traslativo.
- Dopo la scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione e il conseguente acquisto ipso iure del bene da parte del Comune, il precedente proprietario non è più legittimato a presentare un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001; a tal fine è irrilevante che l’atto dichiarativo di acquisizione sia stato notificato prima o dopo la presentazione dell’istanza.
- Il verbale della Polizia municipale che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione non ha natura provvedimentale, ma costituisce il presupposto dell’atto comunale di acquisizione; non è richiesto un ulteriore autonomo provvedimento provvedimentale di accertamento tra il verbale e la determina di acquisizione.
- L’acquisizione dell’area di sedime, quale effetto vincolato e dichiarativo dell’inottemperanza, non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’identificazione del manufatto e dell’area; l’acquisizione di aree ulteriori ha invece natura costitutiva e deve essere specificamente motivata, con indicazione della funzione e delle modalità di delimitazione e calcolo.
- La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 deve essere irrogata nella misura massima quando ricorrono i presupposti legali relativi alle aree o agli edifici particolarmente tutelati; negli altri casi l’amministrazione deve motivare congruamente e proporzionalmente la quantificazione. In ogni caso, il provvedimento deve esplicitare le ragioni della misura applicata e non può limitarsi al mero richiamo della disposizione normativa.
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