Cassazione Civile, Ordinanza n. 24020/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta da numerosi medici frequentanti scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1 gennaio 1983 e il 1991, di condanna in solido della Presidenza del Consiglio e di vari Ministeri al risarcimento dei danni per la mancata tempestiva attuazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all'adeguata retribuzione degli specializzandi. In primo grado alcune domande sono state respinte per prescrizione. La Corte d'appello ha confermato il rigetto. In Cassazione: un primo gruppo ha dedotto violazione di norme interne ed eurounitarie, inclusi art. 2934 e 2935 c.c., art. 6 d.lgs. 257/1991 e art. 11 l. 370/1999; un secondo gruppo ha articolato cinque motivi, contestando prescrizione, criteri di quantificazione del danno, mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi, difetto di legittimazione passiva e spese; un terzo gruppo ha proposto motivi analoghi, insistendo anche su profili di quantificazione del danno e del quantum debeatur. La censura centrale riguardava il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio, la legittimazione passiva dello Stato e il criterio di liquidazione dell'indennizzo/resarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi riuniti. Ha ritenuto infondate le censure sulla prescrizione, ribadendo che il dies a quo del termine decennale per gli specializzandi iscritti negli anni anteriori al 1990/1991 coincide con il 27 ottobre 1999, con conseguente prescrizione già maturata alla proposizione del giudizio di primo grado. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi del secondo ricorso perché non si confrontavano con la ratio decidendi o erano privi di interesse, e ha comunque ritenuto infondati i motivi sulla compensazione delle spese e sulla legittimazione passiva. Quanto al quantum, ha confermato la liquidazione equitativa secondo il parametro di lire 13.000 annue, reputato onnicomprensivo, e ha escluso la cumulabilità di rivalutazione monetaria e interessi compensativi in assenza dei presupposti; ha inoltre ribadito che, dopo l'intervento dell'art. 11 l. 370/1999, l'obbligazione ha natura di debito di valuta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio, con compensazione verso i Ministeri.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione di legge in cassazione.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della causa in camera di consiglio.
art. 101 Cost.
la censura è stata ritenuta non pertinente perché la Corte d'appello ha comunque applicato la legge secondo l'orientamento di legittimità.
art. 112 c.p.c.
richiamato tra i motivi, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate.
art. 132 c.p.c.
richiamato tra i motivi, senza accoglimento.
art. 2934 c.c.
richiamato in tema di prescrizione del diritto risarcitorio.
art. 2935 c.c.
utilizzato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.
art. 1223 c.c.
richiamato per la liquidazione del danno e il nesso con il pregiudizio risarcibile.
art. 1224 c.c.
invocato per gli interessi legali sul debito di valuta dopo la messa in mora o la domanda giudiziale.
art. 1226 c.c.
richiamato in relazione alla quantificazione equitativa del danno.
art. 1227 c.c.
richiamato in tema di concorso del fatto del creditore e limitazione del danno.
art. 2056 c.c.
richiamato come criterio di liquidazione del danno aquiliano applicato alla pretesa risarcitoria.
art. 1219 c.c.
richiamato insieme all'art. 1224 c.c. per la decorrenza degli interessi legali.
art. 10 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale connesso all'attuazione del diritto eurounitario.
art. 5 Trattato CEE
richiamato nei motivi relativi all'omesso recepimento delle direttive comunitarie.
art. 189 Trattato CEE
richiamato nei motivi come base dell'obbligo di attuazione delle direttive.
art. 11 d.lgs. 257/1991
non è la norma richiamata nel testo; il testo richiama l'art. 6 del d.lgs. 257/1991 e l'art. 11 della l. 370/1999, precisando che il decreto ha regolato le situazioni future dal 1991/1992.
art. 6 d.lgs. 257/1991
ha trasposto le direttive per le situazioni future, con decorrenza dall'anno accademico 1991/1992, e non è applicabile alle annualità precedenti.
art. 11 l. 370/1999
ha effettuato una aestimatio del danno e ha sostituito alla precedente obbligazione risarcitoria un debito di valuta.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
costituiscono il fondamento della pretesa risarcitoria per mancata o tardiva attuazione in materia di specializzandi.
direttiva 93/16/CEE
richiamata nei motivi, nel contesto della disciplina europea sulle scuole di specializzazione.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamata nei motivi, ma non decisiva ai fini dell'accoglimento.
CEDU
richiamata nei motivi in relazione al diritto di proprietà/beni, ma non incide sull'esito.
Massime di principio
- Per le domande di risarcimento da mancata o tardiva attuazione delle direttive europee sulle scuole di specializzazione medica, il dies a quo della prescrizione decennale va individuato nel 27 ottobre 1999 per gli iscritti in anni accademici anteriori al 1990/1991.
- Se, alla data di introduzione del giudizio, il diritto risarcitorio era già azionabile da oltre dieci anni, la domanda è prescritta, poiché dal momento indicato non sussistono impedimenti normativi interni all'esercizio dell'azione.
- L'art. 11 della l. 370/1999 realizza una liquidazione legislativa del danno che incide sulla natura del credito, trasformandolo in debito di valuta; da ciò consegue che interessi e rivalutazione non sono cumulabili automaticamente, ma richiedono i relativi presupposti.
- La quantificazione del danno per la mancata remunerazione degli specializzandi può essere effettuata in via equitativa prendendo a riferimento parametri legislativi o giurisprudenziali analoghi; per gli anni interessati, il parametro di lire 13.000 annue è ritenuto onnicomprensivo.
- Per gli iscritti al primo anno accademico 1982/1983, il risarcimento spetta solo dalla data del 1 gennaio 1983 e non per l'intero anno, poiché l'inadempimento si perfeziona alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva.
- In cassazione, le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che non hanno un concreto interesse all'impugnazione sono inammissibili.
- La decisione sulle spese segue il principio di soccombenza; la compensazione richiede una specifica giustificazione e non è dovuta quando l'orientamento giurisprudenziale applicato è già consolidato.
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