Circolare numero 200 del 18-11-1999
Nell'ambito del settore dei trasporti i diversi trattamenti economici erogati, in caso di malattia, dalle disciolte Casse di soccorso sono dovuti al personale di ruolo, nonché a quello avventizio con qualifica di guardia barriere dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto che occupano più di 25 dipendenti con stabilità di impiego e che sono tenute all'applicazione della disciplina di cui al R..D. n.148/1931 e relativi allegati. Nei confronti del personale dipendente da aziende per le quali non ricorrono i requisiti suddetti nonché, in generale (ad eccezione dei guardabarriere), del personale non di ruolo trova applicazione la comune normativa valida, nella materia delle prestazioni economiche di malattia, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce a quali lavoratori delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto continuino ad applicarsi i trattamenti economici di malattia già erogati dalle disciolte Casse di Soccorso. Conferma che il regime speciale riguarda solo il personale di ruolo di aziende con più di 25 dipendenti e sottoposte all’obbligo di applicare il R.D. n. 148/1931, oltre agli avventizi con qualifica di guardia barriere. Distingue tra prestazioni di legge, prestazioni complementari previste da contratti collettivi e maggiorazioni aziendali per i primi tre giorni di malattia, precisando le condizioni per la loro erogazione e il limite temporale del 31 dicembre 1979 / 1° gennaio 1980.
Precisazioni sui trattamenti economici di malattia per il personale delle aziende di trasporto pubblico
Trattamenti economici di malattia nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto
La circolare interviene per uniformare il comportamento delle sedi in materia di erogazione dei trattamenti economici di malattia al personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Essa riepiloga le regole già vigenti e delimita con precisione i casi in cui permane il regime speciale derivante dalle disciolte Casse di Soccorso.
Ambito soggettivo del regime speciale
Il beneficio continua a spettare soltanto al personale dipendente da aziende che:
- occupano stabilmente più di 25 dipendenti;
- sono state assoggettate, con provvedimento delle competenti autorità amministrative, all’obbligo di applicare il R.D. n. 148/1931 e i relativi allegati.
La circolare ribadisce che il sistema assicurativo particolare, sostenuto da una maggiore contribuzione aziendale, si applica ai soli agenti di ruolo, categoria che comprende anche il personale con mansioni impiegatizie. Sono esclusi i lavoratori con contratto a tempo determinato. Al di fuori di tale personale, il diritto residuo è riconosciuto soltanto agli avventizi con qualifica di guardia barriere.
Tipologie di prestazioni considerate
I trattamenti economici richiamati comprendono due grandi gruppi:
- le prestazioni previste dalla legge, di cui all’allegato 2 del R.D. n. 148/1931;
- le prestazioni dovute in forza di contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 1979.
Tra le prestazioni di legge rientrano il sussidio di malattia, l’aspettativa per motivi di salute e l’integrazione, in caso di infortunio, dell’indennità per inabilità temporanea concessa dall’INAIL. Tra le prestazioni contrattuali rientrano il sussidio di malattia intero durante il periodo di cure termali e il sussidio durante il periodo di carenza nella misura del 50% o in misura superiore se prevista da accordi aziendali intervenuti e applicati prima del 1° gennaio 1980.
Prestazioni di legge
La circolare precisa che le prestazioni di legge spettano comunque quando risultino presenti i requisiti richiesti, anche se tali requisiti si realizzano dopo il 31 dicembre 1979. In particolare, restano rilevanti:
- il superamento della soglia delle 25 unità di personale di ruolo;
- l’obbligo imposto dall’autorità amministrativa di applicare la disciplina del R.D. n. 148/1931.
Prestazioni complementari e accordi collettivi
Le prestazioni complementari previste dai contratti collettivi possono essere erogate solo a condizione che, oltre ai requisiti dimensionali e all’obbligo di applicazione della normativa speciale, l’azienda abbia dichiarato di applicare integralmente le disposizioni contenute nei contratti ai quali abbia aderito, anche in epoca successiva al 31 dicembre 1979.
La circolare sottolinea quindi che non basta l’adesione formale o parziale: è necessaria l’integrale applicazione del contratto collettivo rilevante.
Maggiorazioni aziendali per i primi tre giorni di malattia
Viene chiarito anche il trattamento delle maggiori percentuali previste dagli accordi aziendali per i primi tre giorni di malattia. Tali miglioramenti sono riconoscibili solo se:
- l’azienda possiede i requisiti del regime speciale;
- è soggetta all’obbligo di applicare la normativa particolare;
- applica integralmente le disposizioni contrattuali rilevanti;
- la più favorevole prestazione era già garantita prima del 1° gennaio 1980, data del trasferimento all’INPS delle competenze delle disciolte Casse di soccorso.
Le adesioni successive a tale data sono considerate irrilevanti ai fini erogativi. Se la condizione temporale non ricorre, le maggiorazioni più favorevoli restano integralmente a carico dell’azienda, in quanto elementi di retribuzione.
Regime applicabile al personale non rientrante nella disciplina speciale
Per il personale del settore che non rientra nella disciplina speciale, sia perché dipendente da aziende escluse dal regime, sia perché appartenente a categorie diverse da quelle tutelate, trova applicazione la normativa comune valida per i lavoratori dipendenti da aziende industriali. In tale ambito, le prestazioni economiche di malattia sono riconosciute soltanto agli assicurati con qualifica di operaio e in misura inferiore rispetto al sussidio previsto dalle disciolte Casse di Soccorso.
Indicazioni operative
La circolare conclude invitando le sedi a richiamare l’attenzione delle aziende interessate sulle precisazioni fornite e a verificarne l’esatta applicazione, al fine di assicurare uniformità di comportamento nell’erogazione delle prestazioni di malattia.
Punti principali
Ambito del regime speciale
Continua ad avere diritto ai trattamenti economici già erogati dalle disciolte Casse di Soccorso solo il personale dipendente da aziende che occupano stabilmente più di 25 dipendenti e alle quali sia stato imposto dalle autorità amministrative l’obbligo di applicare il R.D. n. 148/1931 e i relativi allegati.
Tipologia delle prestazioni riconosciute
I trattamenti economici richiamati comprendono sia le prestazioni di legge previste dall’allegato 2 del R.D. n. 148/1931, sia le prestazioni dovute in forza di contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 1979, compresi eventuali accordi aziendali anteriori al 1° gennaio 1980 più favorevoli per il periodo di carenza.
Prestazioni di legge
Le prestazioni di legge spettano comunque quando ricorrono i requisiti del superamento delle 25 unità di personale di ruolo e dell’obbligo imposto dall’autorità amministrativa, anche se tali condizioni si verificano dopo il 31 dicembre 1979.
Prestazioni complementari contrattuali
Le prestazioni complementari previste dai contratti collettivi sono erogabili solo se, oltre ai requisiti dimensionali e all’obbligo di applicazione della disciplina speciale, l’azienda abbia dichiarato di applicare integralmente le disposizioni dei contratti cui ha aderito anche dopo il 31 dicembre 1979.
Maggiori trattamenti aziendali nei primi tre giorni di malattia
I trattamenti più favorevoli previsti da accordi aziendali per i primi tre giorni di malattia sono riconoscibili solo se erano già garantiti prima del 1° gennaio 1980. Adesioni successive sono irrilevanti ai fini erogativi; in mancanza di tale condizione, le maggiorazioni restano a carico dell’azienda come elementi retributivi.
Personale avente diritto e personale escluso
Il sistema assicurativo speciale si applica ai soli agenti di ruolo, comprensivi anche del personale con mansioni impiegatizie. Sono esclusi i lavoratori a tempo determinato. Fuori da tale ambito hanno diritto solo gli avventizi con qualifica di guardia barriere.
Regime applicabile al restante personale
Per il personale non rientrante nella disciplina speciale si applica la normativa comune delle aziende industriali, con prestazioni economiche di malattia limitate agli assicurati con qualifica di operaio e in misura inferiore rispetto al sussidio delle disciolte Casse di Soccorso.
Indicazioni operative alle sedi
Le sedi sono invitate a richiamare l’attenzione delle aziende interessate sulle precisazioni fornite e a verificarne l’esatta applicazione.
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