Cassazione Penale, Ordinanza n. 08869/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di legge. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/01/2025. La Corte di cassazione rileva che l'impugnazione è stata depositata il 28/05/2025, ma avrebbe dovuto essere proposta al più tardi entro il 15/05/2025, anche considerando l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per intempestività. Il testo non indica altri motivi di doglianza nel merito.
Norme richiamate
È richiamato per il termine aggiuntivo di 15 giorni entro cui, nel caso concreto, l'impugnazione avrebbe comunque dovuto essere proposta; anche considerando tale proroga, il ricorso risulta tardivo.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta le conseguenze economiche indicate nel dispositivo, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando risulta proposto oltre il termine di legge per l'impugnazione, anche se si considera l'eventuale termine aggiuntivo previsto per il deposito dei motivi.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione è preliminare e assorbente rispetto a ogni esame del merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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