Cassazione Penale, Sentenza n. 6732/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la richiesta di retrodatazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., sostenendo che i fatti per cui è in esecuzione la seconda misura (reati associativi in materia di stupefacenti) sono connessi ai precedenti fatti per i quali era già sottoposto a custodia (arresto a Catania nel 2015 e successiva condanna definitiva). La difesa ha invocato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 233/2011) per ottenere l'applicazione del criterio di retrodatazione anche quando il primo titolo cautelare si riferisce a fatti per i quali è intervenuta sentenza passata in giudicato, e ha richiamato un presunto vincolo di connessione qualificata (art. 12 lett. c) d.P.R. 309/1990) alla luce di elementi probatori (intercettazioni).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo e aspecifico. Ha confermato che il Tribunale ha motivatamente escluso la connessione qualificata tra i due procedimenti in considerazione del notevole intervallo temporale tra le condotte, del diverso focus dei reati contestati e della lunga detenzione del ricorrente a seguito dell'arresto del 2015. Ha inoltre rilevato che il presupposto oggettivo per l'applicazione della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non è soddisfatto, perché i reati oggi in esecuzione sono stati commessi nel 2018-2019, ben dopo l'adozione del primo provvedimento cautelare del 2015. Ha richiamato la pronuncia della Corte cost. n. 233/2011 per ricordare che l'estensione prevista dalla Consulta non rimuove il requisito temporale per l'applicazione della norma. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
La norma disciplina la decorrenza dei termini di custodia e la retrodatazione dell'esecuzione: la retrodatazione può operare solo se i fatti per i quali si invoca l'effetto sono anteriori all'emissione del primo titolo cautelare; l'estensione invocata dalla Corte costituzionale non elimina il requisito temporale.
art. 13 Cost.
Richiamato dalla difesa come parametro costituzionale a tutela della libertà personale; la Corte ha ritenuto che le censure mosse non impugnassero gli specifici presupposti di applicazione dell'art. 297 richiesti dalla norma.
art. 12 lett. c) d.P.R. n. 309/1990
Norma su forme di connessione tra reati (connessione teleologica/continuazione) rilevante per valutare il vincolo tra procedimenti in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto insufficiente la prova di una connessione qualificata tra i fatti del 2015 e quelli del 2018-2019.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Fattispecie di reato associativo in materia di stupefacenti contestata con il secondo titolo cautelare; rilevante per la valutazione del diverso "focus" dei reati rispetto al primo procedimento.
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma richiamata come parte delle fattispecie contestate nella seconda misura cautelare; utilizzata per descrivere la natura dei reati oggetto della nuova custodia.
Corte costituzionale, sent. n. 233 del 22/07/2011
Ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, nella parte in cui non prevedeva la retrodatazione anche quando il primo provvedimento riguardava fatti per i quali l'imputato era stato già condannato con sentenza passata in giudicato; tuttavia tale estensione non abroga il presupposto che i fatti oggetto della retrodatazione siano anteriori al primo titolo cautelare.
Sez. U, sent. n. 23166 del 28/05/2020
Giurisprudenza di legittimità sulla continuazione: per configurare la continuazione è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso; non è sufficiente la mera ripetizione di condotte volte al guadagno dal traffico di stupefacenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la misura per la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per l'imposizione della somma di euro 3.000.
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art. 297 cod. proc. pen. si applica solo se i fatti per cui si chiede la retrodatazione sono stati commessi anteriormente all'emissione del primo provvedimento cautelare; l'estensione riconosciuta dalla Corte costituzionale non elimina questo requisito temporale.
- Per ottenere la retrodatazione o il riconoscimento di connessione qualificata tra procedimenti è necessario dimostrare concretamente l'esistenza di una connessione qualificata (continuazione, concorso formale o connessione teleologica) basata su elementi probatori specifici: mero riferimento a una "vita criminale" o a ripetute condotte analoghe non è sufficiente.
- La difesa deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: deduzioni generiche o ripetitive che non rispondono alle ragioni espresse dal provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando i fatti oggetto dei diversi procedimenti sono separati nel tempo e presentano un diverso "focus" criminologico, il collegamento tra essi per finalità di retrodatazione è difficile da sostenere.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o reiterativo il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; quindi valutare con attenzione la fondatezza e specificità dell'impugnazione prima di proporla.
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