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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32374/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione per due motivi principali: (1) violazione dell'art. 7 della L. 22 aprile 2005, n. 69 per mancata acquisizione della sentenza esecutiva rumena, con conseguente impossibilità di verificare l'entità della pena effettivamente inflitta per il reato specifico di guida in stato di ebbrezza e quindi il rispetto del requisito minimo di quattro mesi previsto dall'art. 7, comma 4; (2) violazione dell'art. 7, comma 3 della L. n. 69/2005 per la mancata documentazione che consenta di escludere che il fatto sia punito nello Stato richiedente con pena massima inferiore a dodici mesi, impedendo di valutare tale requisito senza ricorrere a presunzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha confermato che la Corte d'appello di Firenze ha correttamente escluso la consegna per i due reati di guida senza patente per difetto di doppia punibilità (per effetto della depenalizzazione salvo recidiva biennale). Ha invece accolto il primo motivo di ricorso relativo alla mancata acquisizione della sentenza esecutiva rumena a riguardo della pena concreta da eseguire: essendo il MAE esecutivo, la verifica del rispetto del requisito previsto dall'art. 7, comma 4 (pena effettivamente comminata non inferiore a quattro mesi) richiede informazioni certe sulla pena attribuita al singolo reato per il quale si chiede la consegna; in mancanza di tali informazioni la decisione va annullata. Pertanto la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze perché acquisisca la sentenza rumena esecutiva e ogni altra informazione utile (es. modalità di cumulo o incremento della pena) e verifichi che la pena concreta per il reato di guida in stato di ebbrezza sia superiore a quattro mesi. La cancelleria curerà gli adempimenti ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione Decisione Quadro 2002/584/GAI - MAE)

    art. 6, lett. f) "pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione"; art. 7 (requisiti di ammissibilità della consegna), art. 7, comma 3 e comma 4

    Per il MAE esecutivo la Corte richiede la verifica formale dei requisiti tassativi previsti dalla legge (art. 7). In particolare, la verifica del requisito della durata della pena (comma 4) riguarda la pena concretamente inflitta e, se tale informazione non è reperibile nel MAE o attraverso altri mezzi, è necessario acquisire la sentenza esecutiva dello Stato emittente.

  • Decisione Quadro 2002/584/GAI (European Arrest Warrant)

    art. 2, comma 1 (citato): il MAE può essere emesso per fatti puniti con pena non inferiore a 12 mesi ovvero, se vi è condanna, per condanne di durata non inferiore a quattro mesi

    Conferma il criterio che, per i MAE esecutivi, interessa allo Stato richiesto la pena concretamente inflitta (soglia di quattro mesi) e limita l'area di valutazione discrezionale dello Stato richiesto in ossequio al principio di reciproca fiducia.

  • D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha ulteriormente ridotto i margini di apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, eliminando dall'ordinamento nazionale talune ipotesi di rifiuto non previste dalla Decisione Quadro, rafforzando il principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri.

  • D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Ha depenalizzato la guida senza patente salvo il caso di recidiva biennale, circostanza che ha reso in concreto assente la doppia punibilità per i fatti commessi a distanza di oltre due anni.

  • D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada)

    Norma richiamata per indicare che in Italia la guida senza patente è rilevante penalmente solo in caso di recidiva nel biennio; ai fini della verifica della doppia punibilità tale disciplina è applicata al momento della decisione.

Massime di principio

  • Per i MAE esecutivi la verifica dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto è in gran parte formale e limitata ai presupposti tassativi di legge (art. 7 L. n. 69/2005), nel rispetto del principio di reciproca fiducia.
  • La doppia punibilità si valuta secondo l'ordinamento dello Stato richiesto al momento della decisione: eventuali depenalizzazioni o condizioni soggettive (es. recidiva biennale) devono essere valutate e possono escludere la consegna.
  • Quando il MAE non riporta l'indicazione della pena effettivamente inflitta per il singolo reato (MAE esecutivo), e la verifica della soglia prevista (es. quattro mesi) è incerta, i giudici dello Stato richiesto devono acquisire la sentenza esecutiva o altre informazioni ufficiali dallo Stato emittente prima di disporre la consegna.
  • Non è consentito al giudice dello Stato richiesto svolgere una valutazione di politica criminale sulle scelte incriminatrici dello Stato emittente; la verifica è limitata alla presenza o assenza delle condizioni di rifiuto esplicitamente previste dalla legge nazionale e dalla Decisione Quadro.
  • Non si possono utilizzare presunzioni in luogo di documentazione probante circa la durata della pena o la configurazione normativa nel diritto dello Stato emittente: l'onere di fornire informazioni chiare spetta, in mancanza nel MAE, all'autorità emittente e deve essere acquisito dal giudice di merito.

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