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Sentenza

Sentenza n. 1122/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento della determinazione Nr -OMISSIS- datata -OMISSIS- e notificata in data 27 febbraio 2023, a firma del Comandante Gen. B. -OMISSIS-, con la quale il Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” il Comandante – SM- Ufficio Personale – ha rigettato l'istanza volta ad ottenere il trasferimento all'Aliquota Radiomobile del NOR Compagnia CC di -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e successivi ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202300331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento a domanda presso l'Aliquota Radiomobile del NOR di una Compagnia dei Carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, il trasferimento presso un reparto più vicino alla propria residenza, deducendo la necessità di assistere il padre anziano, affetto da patologia urologica e sottoposto a trattamenti periodici, nonché le difficoltà della madre e della sorella nel concorrere all'assistenza. Aveva inoltre evidenziato la riduzione della distanza dalla sede di servizio e delle spese di viaggio e l'opportunità di acquisire nuove competenze professionali. L'Amministrazione aveva preannunciato il diniego richiamando le esigenze di servizio, l'assenza dei presupposti per derogare alla disciplina ordinaria dei trasferimenti e il parere contrario dei superiori. Il ricorrente aveva dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 398 R.G.A. e dell'art. 3 l. 241/1990, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, arbitrarietà e sproporzionalità, per l'omesso bilanciamento tra le esigenze familiari e quelle di servizio; 2) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, nullità o difetto di motivazione e omessa valutazione delle osservazioni procedimentali. L'Amministrazione aveva inoltre prospettato una diversa destinazione, rifiutata dal ricorrente perché ritenuta non migliorativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. L'art. 398 R.G.A. configura una procedura straordinaria, subordinata alla sussistenza di motivi fondati e comprovati e comunque alle esigenze organizzative e di servizio dell'Arma. La relativa valutazione è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o altri gravi vizi evidenti. Nel caso concreto, il diniego era adeguatamente motivato mediante il richiamo alle esigenze del reparto di appartenenza, al mancato decorso del periodo ordinario di permanenza nella sede, alla situazione degli organici e ai pareri contrari dei superiori. Il giudice ha ritenuto che tali elementi consentissero di ricostruire il percorso logico seguito dall'Amministrazione e impedissero una sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'autorità militare. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990: le osservazioni del militare erano state esaminate e ritenute non idonee a modificare l'esito, anche alla luce dell'assenza di vacanze nei reparti richiesti e dell'interpellanza effettuata presso altri comandi. La proposta di una sede alternativa ha inoltre confermato che l'Amministrazione aveva preso in considerazione le esigenze rappresentate. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 398 Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri

    I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi - nell’ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere.

    La disposizione disciplina un trasferimento straordinario a domanda, consentito in presenza di motivi fondati e comprovati, ma rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione anche in relazione alle esigenze di servizio e organizzative.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è motivato quando espone gli elementi normativi e organizzativi che consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi impone l'esame delle osservazioni del destinatario, ma non richiede il loro accoglimento; è sufficiente che risultino concretamente valutate e ritenute non idonee a modificare l'esito del procedimento.

  • artt. 3 e 97 Costituzione

    I principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento non impongono di accogliere esigenze personali del militare quando l'Amministrazione abbia motivatamente individuato prevalenti esigenze organizzative e di servizio.

Massime di principio

  • Il trasferimento straordinario a domanda del personale dell'Arma dei Carabinieri previsto dall'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma costituisce una procedura eccezionale, subordinata alla dimostrazione di motivi fondati e comprovati e non idonea a trasformarsi in un diritto soggettivo al mutamento di sede.
  • Nella valutazione di un trasferimento ex art. 398 R.G.A., le esigenze personali e familiari del militare devono essere ponderate con quelle organizzative e di servizio dell'Arma, ma queste ultime possono prevalere, in quanto funzionali all'ottimale distribuzione del personale e al perseguimento dei compiti istituzionali.
  • Le determinazioni relative al trasferimento straordinario del militare sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti particolarmente ristretti: l'annullamento è ammissibile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o altri gravi ed evidenti vizi, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità militare.
  • È adeguatamente motivato il diniego di trasferimento che richiami, in modo coerente e intellegibile, le esigenze del reparto, la situazione degli organici, il mancato maturare del periodo ordinario di permanenza e i pareri contrari dei superiori, anche mediante il rinvio ai parametri normativi applicabili.
  • Nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'obbligo di esame delle osservazioni è assolto quando dagli atti emerga che le deduzioni del privato sono state considerate e ritenute non idonee a superare le ragioni ostative, senza che sia necessario confutare analiticamente ogni argomento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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