Cassazione Penale, Ordinanza n. 25686/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna di primo grado, lo ha ritenuto responsabile di furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità della persona offesa, sostenendo che la sua deposizione non sarebbe stata correttamente valorizzata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione dei locali di un'associazione come privata dimora, contestando che essi potessero rientrare nella nozione penalmente rilevante. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rilettura del merito e ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e manifestamente infondato, richiamando la natura non aperta al pubblico dei locali e il fatto che vi si svolgessero non occasionalmente atti della vita privata.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Le regole di valutazione probatoria richiamate dal ricorrente non erano necessarie nel caso esaminato, poiché la deposizione della persona offesa, se analiticamente vagliata nella sua attendibilità, può da sola fondare la responsabilità penale.
Massime di principio
- La deposizione della persona offesa può costituire, da sola, prova della responsabilità dell'imputato quando sia stata sottoposta a un analitico vaglio di attendibilità, senza necessità di applicare in modo automatico le regole di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del compendio probatorio.
- È manifestamente infondato il motivo che contesti la qualifica di privata dimora di locali non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza consenso, quando il giudice di merito abbia accertato che in tali locali si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata.
Come è indicizzato
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