Sentenza n. 54/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda prot. n. 36502 inoltrata il : 15/04/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 15 aprile 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi idonei a giustificare il ritardo. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, individuato dal giudice in 120 giorni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era già scaduto il 13 agosto 2024. Il Collegio ha considerato le giustificazioni riferite all'elevato numero di domande, alla complessità delle questioni giuridiche e alla rilevanza degli interessi coinvolti, ma le ha ritenute non sufficienti a escludere l'illegittimità del silenzio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione contro il silenzio, rilevando che l'Amministrazione non aveva ancora adottato un provvedimento espresso nonostante la scadenza del termine di legge. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro gli ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il ricorso è stato inoltre riqualificato, per gli adempimenti di segreteria, come ricorso contro il silenzio anziché come ricorso ordinario. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione e di ordinare la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione stabilisce il termine procedimentale per la verifica della completezza documentale e per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale; nel caso concreto il giudice ha individuato in 120 giorni il termine massimo per provvedere.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo successivo volto a fronteggiare le problematiche connesse al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
Massime di principio
- La consistente mole di istanze da esaminare, la complessità delle questioni giuridiche o organizzative e la rilevanza degli interessi coinvolti non giustificano, di per sé, il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento.
- Quando il termine procedimentale per il riconoscimento di una qualifica professionale estera è decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso, il silenzio dell'Amministrazione è illegittimo e può essere accertato mediante l'azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
- In caso di accertata inerzia, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine qualora l'Amministrazione rimanga inadempiente.
- La nomina del commissario ad acta può essere affidata al dirigente della struttura amministrativa competente per materia, anche con facoltà di delega, quando tale soluzione è funzionale all'esecuzione dell'ordine giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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