Cassazione Civile, Ordinanza n. 24192/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS per la Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 nei confronti di un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa forense, in relazione all'attività svolta nel 2011. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo ritenendo che, non avendo il professionista superato il reddito di euro 5.000,00, l'attività dovesse qualificarsi come occasionale e non abituale. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme richiamate, sostenendo che, per i professionisti iscritti ad albo ma privi di copertura presso la cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione e contribuzione dipende dall'esercizio abituale dell'attività, mentre la soglia di euro 5.000,00 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale; quindi la corte territoriale avrebbe errato nel fondare la decisione esclusivamente sul dato reddituale, senza preliminarmente accertare se l'attività fosse abituale o occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello perché aveva escluso l'obbligo contributivo soltanto in base al reddito inferiore a euro 5.000,00, senza verificare in via preliminare se l'attività professionale dell'avvocato avesse carattere abituale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
disciplina la Gestione separata; l'obbligo contributivo per i professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria è collegato all'esercizio abituale della professione non coperta da contribuzione presso la cassa di riferimento.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2
richiamato dall'INPS tra le norme violate, nel quadro della disciplina contributiva applicabile.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53
richiamato tra le norme invocate; rileva per la nozione di reddito di lavoro autonomo.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2
la soglia di euro 5.000,00 è rilevante per l'attività di lavoro autonomo occasionale; non è criterio dirimente quando l'attività sia abituale.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61
richiamato tra le norme invocate dall'INPS in relazione alla qualificazione del lavoro autonomo occasionale.
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio nel contestare o dimostrare i presupposti dell'obbligo contributivo.
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro del giudizio di fatto e della valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti a un albo ma non coperti dalla cassa previdenziale di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dall'accertamento del carattere abituale dell'attività professionale; il dato reddituale, da solo, non è decisivo.
- La soglia di euro 5.000,00 prevista per il lavoro autonomo occasionale rileva solo quando occorra qualificare l'attività come occasionale; se l'attività è abituale, il superamento o meno di quella soglia non elimina di per sé l'obbligo contributivo.
- Il giudice di merito deve utilizzare una valutazione complessiva degli indizi (ad esempio iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale dell'attività) per stabilire se la prestazione sia abituale o occasionale; un singolo elemento, come il reddito annuo inferiore a euro 5.000,00, non può essere assunto isolatamente come decisivo.
- In tema di contributi alla Gestione separata, la mancata verifica del requisito dell'abitualità dell'attività professionale integra errore di diritto quando il giudice escluda l'obbligo contributivo solo sulla base del basso reddito percepito.
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