Sentenza n. 386/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 237/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, sezione lavoro, pubblicata in data 05.10.2024, nel procedimento avente r.g. n. 477/2024 non appellata e passata in giudicato nonchè notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'ottemperanza in data 14.04.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e non eseguita. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato l'inadempimento né la spettanza e l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio spettante al personale docente
La sentenza del giudice del lavoro, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio e alle somme corrispondenti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna resa nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, integra inottemperanza e impone all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l'inadempimento dell'Amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si costituisce formalmente.
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