Sentenza n. 3869/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento - della Nota Prot. CAL-U-2026-00302 del 03.04.2026, comunicata a mezzo pec in pari data, nella parte recante il diniego interposto da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. rispetto all’istanza di accesso agli atti presentata dall’Ente ricorrente a mezzo pec del 27.02.2026, nonché di tutti gli atti della istruttoria eseguite sull’accesso nella parte in cui CAL ha interposto diniego e degli atti del controinteressato qualora lesivi del diritto all’accesso richiesto, benché non conosciuti; e per la conseguente condanna di parte resistente a consentire l’accesso alla documentazione richiesta mediante il rilascio di copia della documentazione illegittimamente negata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso documentale relativo agli atti concernenti l’approvazione della variante della tratta D dell’autostrada Pedemontana Lombarda
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune ha impugnato il diniego parziale opposto da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. a un’istanza di accesso documentale, formulata per esigenze difensive in relazione a un giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio contro l’approvazione del progetto definitivo della variante della tratta D del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo. L’istanza riguardava numerosi documenti, tra cui atti relativi alla legittimazione degli organi societari, verbali di nomina e delega, bilancio, revisione del piano economico-finanziario, pareri tecnici e finanziari, atti progettuali, documentazione ambientale ed espropriativa. Il Comune ha contestato, tra l’altro, che il deposito di documenti nel fascicolo del giudizio pendente presso il TAR Lazio potesse soddisfare il diritto di accesso; che il rinvio a collegamenti internet fosse sufficiente; che l’amministrazione potesse negare l’accesso dichiarando di non detenere o di non aver formato determinati atti; e che la documentazione richiesta fosse priva di pertinenza rispetto alle esigenze difensive. CAL ha eccepito anche l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia in favore del TAR Lazio, invocando l’art. 135, comma 1, lett. h), c.p.a., relativo alle controversie concernenti l’esercizio di poteri speciali nei settori strategici dei trasporti e delle comunicazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza, rilevando che l’art. 135, comma 1, lett. h), c.p.a. attribuisce competenza funzionale al TAR Lazio solo quando la controversia riguardi l’esercizio di poteri speciali, non per il solo fatto che l’opera appartenga a un settore strategico. La controversia riguardava invece l’ordinaria valutazione di un’istanza di accesso documentale. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Il giudice ha ritenuto idoneo a soddisfare l’accesso il deposito della documentazione nel fascicolo telematico del giudizio pendente presso il TAR Lazio, poiché il Comune era parte di quel giudizio e poteva consultare ed estrarre copia degli atti senza particolare difficoltà. È stato ritenuto altresì sufficiente il rinvio a un link che consentisse di reperire direttamente la documentazione, trattandosi di una modalità ostensiva adeguata e non gravosa. Il giudice ha inoltre escluso la possibilità di ordinare l’ostensione di documenti che l’amministrazione abbia dichiarato espressamente di non detenere, poiché una simile statuizione sarebbe ineseguibile in mancanza dell’oggetto materiale dell’accesso. È stata invece ritenuta illegittima la parte del diniego fondata sulla non pertinenza di alcuni atti. In particolare, il verbale di nomina del consiglio di amministrazione, l’atto di delega all’amministratore delegato, il verbale di approvazione del bilancio, gli atti relativi alla revisione del piano economico-finanziario e i relativi pareri risultavano astrattamente strumentali alla difesa del Comune nel giudizio sul progetto autostradale. L’amministrazione aveva motivato il diniego in modo generico e apodittico, mentre non poteva sostituirsi al giudice del giudizio principale nella valutazione dell’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti. Il diniego è stato quindi annullato parzialmente ed è stata ordinata l’esibizione della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate per la soccombenza parziale.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L’accesso difensivo richiede che l’istante dimostri la necessità, la corrispondenza e il collegamento tra la situazione giuridica da tutelare e i documenti richiesti; il nesso va valutato in termini di astratta pertinenza rispetto alla controversia.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
La tutela difensiva prevale quando la conoscenza del documento costituisce un tramite necessario, valutato ex ante, per acquisire elementi utili alla cura o alla difesa di una situazione giuridica.
art. 135, comma 1, lett. h), c.p.a.
le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia e dei trasporti e delle comunicazioni
La competenza funzionale del TAR Lazio non deriva dalla mera attinenza della controversia a un settore strategico, ma richiede che siano in concreto coinvolti poteri speciali.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio sull’accesso, sia l’amministrazione sia il giudice non possono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nel giudizio principale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive o l’uso pretestuoso dell’accesso.
art. 7 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
La disciplina delle modalità di accesso deve essere coordinata con l’utilizzo degli strumenti informatici, che può consentire la consultazione e l’estrazione di copia senza necessità di consegna materiale da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- La competenza funzionale del TAR Lazio prevista dall’art. 135, comma 1, lett. h), c.p.a. per i settori strategici dei trasporti e delle comunicazioni opera soltanto quando la controversia concerna concretamente l’esercizio di poteri speciali; la mera riferibilità dell’opera o dell’attività amministrativa a un settore strategico non è sufficiente.
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare deve essere apprezzato in termini di astratta pertinenza e secondo una valutazione prognostica ex ante. Né l’amministrazione né il giudice dell’accesso possono anticipare il giudizio sull’ammissibilità, influenza o decisività della documentazione nel processo principale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o l’uso pretestuoso dell’istanza.
- Il deposito di documenti nel fascicolo telematico di un giudizio di cui l’istante è parte può soddisfare il diritto di accesso quando l’interessato possa agevolmente visionare ed estrarre copia della documentazione, senza che sia necessaria una separata e ulteriore ostensione da parte dell’amministrazione.
- La comunicazione di un collegamento internet che consenta di reperire e scaricare direttamente i documenti richiesti costituisce modalità idonea di esercizio dell’accesso quando garantisca un’immediata e agevole conoscibilità degli atti e limiti inutili aggravi organizzativi per l’amministrazione.
- La dichiarazione espressa dell’amministrazione di non detenere o di non aver formato un documento, resa dal soggetto legittimato a rappresentarla, è impegnativa per l’ente e impedisce di ordinare un’ostensione materialmente ineseguibile, salvo elementi concreti che ne dimostrino l’inesattezza.
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