Cassazione Penale, Ordinanza n. 28774/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non era specifico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando l'erronea valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché non contenente una critica argomentata e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, ma solo la riproposizione di principi giurisprudenziali senza confronto con la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa a reati in materia di stupefacenti.
art. 192 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte non entra nel merito della censura perché reputa il motivo generico e non specifico.
art. 581 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo di specificità.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione di principi astratti o di affermazioni generiche.
- Un motivo di impugnazione è inammissibile quando non si confronta puntualmente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e non indica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura.
- La deduzione di un vizio di motivazione, anche se formulata in termini di violazione dei criteri di valutazione della prova, non supera il vaglio di ammissibilità se non è accompagnata da un effettivo confronto con la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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