Sentenza n. 10549/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 18 febbraio 2025 un'istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e ha chiesto l'ordine giudiziale di provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero e che il termine di quattro mesi previsto per il procedimento di riconoscimento decorre dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato fissato in considerazione dell'elevato numero di richieste analoghe. Il Ministero dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. Nell'esercizio del potere amministrativo dovrà essere valutato l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l'eventuale equipollenza, disponendo ove necessario misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere una misura sostitutiva in caso di persistente inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero.
d.lgs. 206/2007
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea e recepisce la direttiva 2005/36/CE.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'imposizione di misure compensative proporzionate nell'ambito della valutazione dell'equivalenza della formazione conseguita all'estero.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha disposto la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, cui resta attribuita la competenza sul procedimento considerato.
Massime di principio
- Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea decorre dalla presentazione della documentazione completa e, una volta inutilmente decorso, determina la formazione del silenzio-inadempimento dell'amministrazione competente.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine fissato in relazione alle concrete esigenze del procedimento e, in caso di persistente inerzia, nominare un commissario ad acta.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'autorità competente deve esaminare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
- Quando la formazione estera non risulti integralmente equivalente, l'autorità competente deve valutare l'eventuale adozione di misure compensative opportune e proporzionate, considerando anche le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato di formazione e nello Stato in cui è richiesto il riconoscimento.
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