Cassazione Penale, Ordinanza n. 26513/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Brindisi per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi. Il fatto contestato riguardava il possesso, all'interno della propria autovettura chiusa a chiave, di grammi 44,71 di cocaina contenenti 31.755 milligrammi di principio attivo puro, da cui erano ricavabili 212 dosi medie singole. Con l'unico motivo di ricorso si deducevano erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sintesi, che la quantità di droga sarebbe stata solo in parte destinata allo spaccio e che il ricorrente avrebbe potuto addirittura addossare la detenzione al padre, trovandosi in sua compagnia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella valutazione degli elementi ex art. 133 c.p., escludendo elementi favorevoli per il riconoscimento delle attenuanti generiche. La motivazione della decisione di merito è stata giudicata non manifestamente illogica e coerente con i dati acquisiti, in particolare per l'elevatissimo numero di dosi ricavabili dalla sostanza e per i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Integra il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi; nel caso concreto la quantità e la divisibilità della cocaina erano compatibili con la finalità di spaccio.
art. 133 c.p.
Regola la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena e nella valutazione degli elementi utili anche ai fini delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti sulla base degli elementi negativi valorizzati dai giudici di merito.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente come tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, escluse per assenza di elementi di favore e per la valutazione negativa della personalità desumibile anche dai precedenti penali.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p. e la motivazione non sia manifestamente illogica.
- Ai fini della valutazione della finalità di spaccio, assumono rilievo la quantità della sostanza, il numero di dosi ricavabili e le modalità di detenzione; una giustificazione difensiva non plausibile può essere disattesa se smentita dai dati oggettivi.
- La presenza di precedenti penali specificamente valorizzati dal giudice di merito può costituire elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti, senza evidenziare veri vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile in sede di legittimità.
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