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Sentenza

Sentenza n. 742/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 4.7.2025, n. 153, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 4 luglio 2025, n. 153, relativa alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente del valore di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024 e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta, all’accredito dell’importo, al pagamento degli interessi legali dalla notifica del ricorso sino al saldo e alla rifusione delle spese di lite pari a € 355,00 oltre accessori. La ricorrente aveva notificato la decisione all’Amministrazione l’8 luglio 2025; al momento della proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né dimostrato l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha fornito la prova dell’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c., ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente, l’accredito sulla carta di € 500,00 oltre interessi legali e il pagamento di € 355,00 per onorari oltre accessori, già liquidati dal giudice del lavoro. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato l’avvenuto decorso prima della proposizione dell’azione.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero, costituendosi nel giudizio di ottemperanza, era onerato di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; la mancata contestazione e prova dell’adempimento hanno comportato l’accoglimento dell’azione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, l’amministrazione che eccepisca o sostenga l’avvenuto adempimento deve fornire la prova dell’esatto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
  • Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione debitrice.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari, fissando un termine e nominando un commissario ad acta con potere sostitutivo per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, chiamato a provvedere in via sostitutiva entro il termine stabilito dal giudice e decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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