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Sentenza

Sentenza n. 3800/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 257577/2022 del 22.11.2022 ricevuto in data 7.12.2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di € 10.080,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni al foglio 698 part. 334/p per complessivi mq 28 circa, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; per l’annullamento e/o declaratoria di sopravvenuta inefficacia, per quanto di interesse - di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3.10.1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell’atto per Notar R. Bissi del 16.2.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione di area oggi identificata al Foglio 698, part. 334 ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13.2.2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell’atto per Notar R. Bissi del 16.2.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e, segnatamente, della deliberazione n. 2280 del 13.6.1997, del decreto n. 532 del 13.7.2000 e del decreto n. 504/2002; per l’annullamento in parte qua dell’elenco immobili “tipo A” Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15.3.2023; nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione C.C. della Città di Fiumicino n. 23 del 20.4.2021 e del regolamento sul canone unico con essa approvato, in relazione ai co. 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Giustizia amministrativa202310505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzione di pagamento di € 10.080,00 per indennità e sanzione relative all'occupazione sine titulo, dal 2018 al 2022, di un'area ritenuta appartenente al demanio stradale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario, opponendosi all'ingiunzione comunale. Ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo che la controversia riguardasse l'accertamento della natura giuridica dell'area e del mancato perfezionamento o dell'inefficacia di una procedura espropriativa. Nel merito ha allegato di occupare l'area da tempo immemore, di non essere stato coinvolto nel procedimento espropriativo, di averne eventualmente acquistato la proprietà per usucapione e che il Comune non sarebbe mai stato immesso nel possesso del bene. Ha inoltre contestato la validità o efficacia della cessione volontaria stipulata tra la società proprietaria e il Comune, l'asserita destinazione dell'area a demanio stradale, la disciplina comunale sul canone unico patrimoniale e l'ingiunzione per difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il giudice ha individuato il petitum sostanziale nell'opposizione alla pretesa patrimoniale del Comune di ottenere un ristoro economico per l'occupazione abusiva di un proprio bene. La pretesa comunale è fondata sul diritto di proprietà e la difesa del privato riguarda l'esistenza e la prevalenza del proprio titolo, asseritamente acquisito per usucapione, nonché l'invalidità o inefficacia del titolo di acquisto pubblico. Si tratta quindi di una controversia su diritti soggettivi e non sull'esercizio di poteri autoritativi. Anche la contestazione della natura demaniale dell'area rientra nella giurisdizione ordinaria quando è proposta per paralizzare una pretesa patrimoniale derivante dall'occupazione abusiva. Le questioni sull'invalidità o inefficacia della procedura espropriativa e della cessione volontaria, riferite a rapporti tra terzi, sono pregiudiziali in senso tecnico e possono essere esaminate incidenter tantum dal giudice ordinario. Il ricorso può essere riproposto davanti a tale giudice ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    entro i termini dallo stesso previsti

    In caso di declinatoria di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini previsti dalla norma, conservando gli effetti processuali e sostanziali nei limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 13 l. 2359/1865

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla verifica della tempestività della dichiarazione di pubblica utilità; il TAR non ha deciso nel merito tale questione.

Massime di principio

  • La controversia avente a oggetto l'opposizione alla pretesa patrimoniale della pubblica amministrazione di ottenere un'indennità o un risarcimento per l'occupazione sine titulo di un immobile appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché concerne un diritto soggettivo di natura patrimoniale e non l'esercizio di un potere amministrativo.
  • La contestazione della natura demaniale di un'area occupata rientra nella giurisdizione ordinaria quando è proposta per paralizzare una pretesa patrimoniale dell'amministrazione fondata sull'occupazione abusiva del bene.
  • Le questioni relative all'invalidità o inefficacia di una procedura espropriativa o di una cessione volontaria, dedotte per negare il diritto soggettivo dell'amministrazione al ristoro patrimoniale, costituiscono questioni pregiudiziali in senso tecnico e devono essere esaminate incidenter tantum dal giudice ordinario munito di giurisdizione sulla domanda principale.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre individuare il petitum sostanziale, considerando la causa petendi e l'effettivo oggetto della pretesa, senza attribuire rilievo decisivo alla qualificazione formale delle domande o alla prospettazione di profili amministrativi incidentali.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteDecreto di esproprio e procedimentoPatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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