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Sentenza

Sentenza n. 15977/2026 - Roma, Sezione 4B

Giustizia amministrativa202311758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per mancato superamento della prova di capacità operativa, diniego di ripetizione della prova e previsione del bando che sanciva la non idoneità anche in caso di interruzione dovuta a infortunio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura riservata al personale volontario per l’assunzione nella qualifica di Vigile del fuoco, non aveva completato le due trazioni alla sbarra previste dal modulo 1, lett. D, della prova di capacità operativa. Sosteneva che la prova fosse stata interrotta per un infortunio alla spalla occorso durante l’esecuzione e che, trattandosi di un’impediente temporaneo non rappresentativo della sua effettiva idoneità fisica, avrebbe dovuto essere riconvocato per ripeterla. Con il primo motivo censurava come illogica, irragionevole e sproporzionata la clausola dell’allegato C del bando che equiparava l’interruzione o il mancato superamento di una parte della prova, anche per infortunio, alla non idoneità complessiva, deducendo anche violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e contraddittorietà interna della lex specialis. Con il secondo motivo contestava l’esclusione e il diniego di riconvocazione per violazione del bando, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e forza maggiore, richiamando la finalità delle prove di accertare l’idoneità fisica e operativa. Con il terzo motivo ribadiva che un impedimento dovuto a forza maggiore non potesse fondare un giudizio di non idoneità. Riferiva una diagnosi di stiramento della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra, con prognosi di dieci giorni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, senza esaminare nel merito la legittimità della clausola del bando che prevedeva l’esclusione anche in caso di infortunio. Ha ritenuto indimostrato il presupposto fattuale comune alle censure: durante la prova il ricorrente aveva riferito al sanitario e nella scheda di valutazione, sottoscritta senza rilievi, dolore alla spalla destra, associato a una pregressa borsite; il referto del pronto soccorso della stessa giornata riportava invece dolore e trauma alla spalla sinistra. In assenza di un accertamento diagnostico obiettivo dell’algia e considerate le contraddizioni sulla localizzazione del dolore, il Collegio ha giudicato non plausibile la ricostruzione dell’infortunio verificatosi durante la prova. Venuto meno il fatto su cui si fondavano le doglianze di forza maggiore e la richiesta di ripetizione, ha reputato legittime l’esclusione e la mancata riconvocazione e ha dichiarato manifestamente infondate le censure. In ragione di tale manifesta infondatezza ha prescisso, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., dall’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati in graduatoria. Ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Tale rilevata manifesta infondatezza del ricorso consente, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., di prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati in graduatoria,

    La manifesta infondatezza del ricorso consente al giudice di prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati in graduatoria.

Massime di principio

  • Quando la domanda di ripetizione di una prova selettiva e le censure contro l’esclusione si fondano sull’affermazione di un infortunio occorso durante la prova, l’accertamento dell’effettiva verificazione di tale fatto è preliminare all’esame delle doglianze sulla legittimità delle regole del bando e del provvedimento espulsivo.
  • Contraddizioni rilevanti tra quanto dichiarato dal candidato durante una prova e la successiva documentazione sanitaria possono, se non superate da elementi probatori attendibili, rendere non plausibile la ricostruzione dell’infortunio e far venir meno il presupposto fattuale delle censure fondate sulla forza maggiore.
  • La manifesta infondatezza del ricorso può consentire di prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati collocati in graduatoria, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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