Cassazione Penale, Sentenza n. 38944/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania del 19/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti dei tre giudici. La ricusazione era fondata sulla presunta "voluntas nocendi/condemnandi" dei giudici, dedotta dall'ordinanza dibattimentale del 30/06/2022 con la quale era stato disposto il 'non luogo a provvedere' sull'istanza di perizia collegiale volta ad accertare la capacità dell'imputato di partecipare al processo, rinviando la discussione. Il ricorrente sosteneva che tale provvedimento manifestasse ostilità e pregiudizio nei confronti dell'imputato e quindi mancanza di imparzialità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato costituisse una valutazione processuale circa l'inutilità dell'adempimento istruttorio e non una manifestazione di ostilità o di pregiudizio condannatorio verso l'imputato. La Corte ha osservato che le censure del ricorrente erano confuse e generiche e che la motivazione dell'ordinanza di merito non presentava vizi logico-giuridici tali da essere sindacabili in Cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso e non essendosi ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, fissata in euro tremila in favore della Cassazione.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui, salvo che non si ravvisi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha applicato tale principio per giustificare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Principio di imparzialità dei giudici
La Corte interpreta il principio nel senso che la mera valutazione processuale sull'utilità o sull'ammissibilità di un mezzo istruttorio non costituisce di per sé prova di "voluntas nocendi" o di pregiudizio condannatorio; per la ricusazione è necessario dimostrare un concreto e specifico pregiudizio all'imparzialità.
Massime di principio
- Una decisione processuale che valuta l'inutilità di un mezzo istruttorio (es. perizia) non è automaticamente prova di ostilità o pregudizio dei giudici: occorre dimostrare elementi concreti di parzialità.
- Le censure generiche e non specificate sulla presunta parzialità sono destinate a essere respinte: la ricusazione richiede fatti chiari e motivati che evidenzino il pregiudizio all'imparzialità.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni logico-giuridiche del merito quando queste risultano motivate e prive di vizi: l'insindacabilità della motivazione di merito opera salvo errori manifesti o violazioni di diritto.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge l'assenza di colpa nella proposizione dello stesso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
- In situazioni simili, prima di proporre la ricusazione conviene documentare puntualmente atti, dichiarazioni o comportamenti specifici dei giudici che possano essere oggettivamente interpretati come segni di pregiudizio, evitando argomentazioni vaghe o meramente deduttive.
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