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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16422/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorziati)

La controversia

Alcuni consorziati avevano impugnato le deliberazioni di un’assemblea consortile deducendo, tra l’altro, l’illegittima modifica delle carature utilizzate per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi e la conseguente illegittima costituzione dell’assemblea. Il Tribunale aveva annullato la delibera sul punto relativo alla presa in carico di terreni destinati a verde inedificabile, rilevando che il quorum era stato raggiunto sulla base di carature modificate da una precedente delibera del 2007, poi dichiarata invalida; aveva inoltre ritenuto cessata la materia del contendere sul diverso punto poi rinnovato dal consorzio. La Corte d’appello aveva respinto il gravame del consorzio, affermando che gli impugnanti avevano assolto l’onere di provare la ragione dell’illegittimità, mentre spettava al consorzio dimostrare la legittimità del proprio operato, e confermando altresì che, in mancanza di specifica disciplina statutaria, alla vicenda si applicavano le regole del condominio, con necessità del consenso unanime per l’acquisizione di aree che incrementavano gli oneri consortili. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sull’onere della prova e sull’annullabilità delle delibere assembleari, sostenendo che incombeva agli impugnanti provare che, con le carature anteriori al 2007, i quorum non sarebbero stati raggiunti e che l’uso di un criterio errato di calcolo non bastava di per sé a invalidare la delibera; 2) violazione delle norme sull’interpretazione dello statuto e sulla natura giuridica del consorzio, sostenendo che si trattasse di associazione non riconosciuta e non di organismo soggetto alle regole condominiali, con facoltà di acquistare immobili senza consenso unanime. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla distinzione tra fatti costitutivi dell’azione e fatti impeditivi/eccezioni ai sensi dell’art. 2697 c.c.; ha inoltre respinto il secondo motivo, ritenendo corretta l’applicazione, in via suppletiva, delle norme condominiali in assenza di una disciplina statutaria specifica, e qualificando come inammissibile la richiesta di una diversa interpretazione dello statuto, non essendo stato specificamente censurato il decisum del giudice di merito sulla estraneità dell’acquisizione delle aree verdi alle finalità dell’ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio. Ha escluso l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di autorizzazione a ricorrere, perché risultava agli atti il verbale del consiglio di amministrazione che conferiva l’incarico al difensore. Sul primo motivo ha dichiarato l’inammissibilità, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente applicato l’art. 2697 c.c.: i consorziati avevano provato il fatto costitutivo dell’illegittimità della delibera, cioè l’uso di carature frutto di una precedente modifica poi dichiarata invalida, mentre spettava al consorzio provare, come fatto impeditivo, che con le carature originarie il quorum sarebbe comunque stato raggiunto. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il richiamo alla disciplina dell’associazione non riconosciuta: in un consorzio tra proprietari per la gestione di beni e servizi comuni di una zona residenziale, in mancanza di specifiche previsioni statutarie, trovano applicazione le norme del condominio; inoltre, la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione dell’interpretazione dello statuto, non consentita in sede di legittimità. Il consorzio è stato quindi condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la regola sull’onere della prova impone all’attore di provare i fatti costitutivi e al convenuto i fatti impeditivi; qui il consorzio doveva provare che il diverso criterio di calcolo non avrebbe inciso sul quorum.

  • art. 2377 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l’annullamento della deliberazione richiede che l’irregolarità abbia inciso sulla regolare costituzione dell’assemblea o sul raggiungimento della maggioranza.

  • art. 1108 c.c.

    in assenza di disciplina statutaria specifica, per l’acquisizione di beni che comportano incremento degli oneri consortili è richiesto il consenso di tutti.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    l’interpretazione dello statuto è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta in sentenza.

  • art. 37 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la facoltà dell’associazione non riconosciuta di acquistare immobili e costituire patrimonio comune.

  • art. 38 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla natura dell’ente e alla responsabilità/organizzazione dell’ente stesso.

  • art. 1137 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per vizi di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la motivazione della sentenza.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per censurare violazione di legge.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito la previsione sul contributo unificato supplementare.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di deliberazioni assembleari, chi deduce l’illegittimità della delibera deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; se la controparte allega un fatto impeditivo o un diverso esito del quorum, grava su quest’ultima l’onere di provarlo ai sensi dell’art. 2697 c.c.
  • L’uso di un criterio illegittimo per il calcolo del quorum assembleare rende invalida la deliberazione quando da tale criterio derivi la concreta incidenza sulla regolare costituzione o sull’approvazione dell’atto; la parte che invoca la validità deve dimostrare che, anche con il criterio corretto, il quorum sarebbe stato comunque raggiunto.
  • Nei consorzi tra proprietari immobiliari destinati alla gestione di beni e servizi comuni, lo statuto e l’atto costitutivo sono la fonte primaria di disciplina; in mancanza di regole specifiche si applicano in via suppletiva le norme più compatibili con la struttura e la funzione del rapporto, spesso quelle del condominio.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del contenuto dello statuto o del contratto sotto forma di diversa interpretazione del fatto: la censura è ammissibile solo se indica specificamente i canoni ermeneutici violati e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • La mera deduzione che un ente abbia natura di associazione non riconosciuta non basta a escludere l’applicazione delle regole condominiali quando la sua struttura e la funzione concreta lo avvicinino alla gestione di beni comuni di una lottizzazione o zona residenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssembleaParti comuni
RamiProcesso civileContrattiCondominio
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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