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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48888/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 476 comma 2 e 482 c.p. articolata in otto motivi: 1) nullità per mancata astensione di un componente del collegio (ricusazione in altro procedimento); 2) nullità della sentenza di primo grado per decisione su richiesta di rimessione da parte della Cassazione senza contraddittorio e senza notifica; 3) omessa notifica di nuovo avviso ex art. 415-bis c.p.p. e di nuovo decreto di citazione a giudizio a seguito della trasmissione degli atti ex art. 521 c.p.p., con conseguente esigenza di regressione del procedimento; 4) nullità per omessa comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio; 5) omessa notifica dell'avviso ex art. 548 comma 3 c.p.p. a seguito di deposito fuori termine delle motivazioni; 6) mancata ammissione della richiesta dell'imputato detenuto di partecipare in presenza al giudizio d'appello; 7) mancata concessione del termine a difesa all'atto della nomina del nuovo difensore di fiducia; 8) intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso personale dell'imputato (art. 612 c.p.p.) e inammissibile anche il ricorso proposto dal difensore. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la prescrizione è stata esclusa con dettagliato calcolo dei termini (termine ordinario e prorogato non compiuti); la mancata astensione del giudice non comporta nullità ma profilo disciplinare; la decisione sulla rimessione adottata dalla Corte è stata legittima e non richiedeva notifica all'imputato; la trasmissione ex art. 521 c.p.p. non imponeva un nuovo avviso ex art. 415-bis né la rinnovazione del decreto di citazione salvo quid novi non emerso; la sostituzione del giudice per astensione non determina regressione; la mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio non comporta nullità quando la nomina avviene in udienza; il termine per il deposito delle motivazioni è stato rispettato; la richiesta tardiva di partecipazione personale all'udienza d'appello è intempestiva rispetto ai termini perentori della normativa emergenziale; la richiesta di termine a difesa deve essere formulata dal difensore ed è condizionata alla sua espressa richiesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 476 c.p. comma 2

    norma sostanziale per il reato contestato; la Corte ha confermato che la fattispecie era correttamente inquadrata e non prescritta

  • art. 482 c.p.

    norma sostanziale relativa al reato di falso; richiamata quale titolo di accusa

  • art. 521 c.p.p.

    la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi del comma 2 non impone automaticamente la rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis né del decreto di citazione se non è intervenuto un "quid novi" rispetto alla fase antecedente

  • art. 415-bis c.p.p.

    l'avviso di esercizio dell'azione penale deve essere rinnovato solo se la nuova qualificazione o nuova contestazione introducono elementi essenziali diversi tali da incidere sul diritto di difesa

  • art. 48 c.p.p.

    richiamato in relazione al contraddittorio camerale: la Corte ha ritenuto legittima la procedura camerale utilizzata per la rimessione, che non prevede obbligo di notifica all'imputato

  • art. 43 c.p.p.

    prevede la sostituzione del giudice in caso di astensione; nel caso la sostituzione è stata correttamente applicata senza necessità di regressione del procedimento

  • art. 28 disp. att. c.p.p.

    l'obbligo di comunicazione al detenuto del nominativo del difensore d'ufficio non si applica quando la nomina avviene in udienza; la mancata comunicazione non determina nullità

  • art. 544 c.p.p.

    termine di 90 giorni fissato dal giudice per il deposito della sentenza: qui è stato rispettato (sentenza depositata entro il termine)

  • art. 548 c.p.p. comma 2

    norma richiamata in relazione all'avviso di deposito delle motivazioni: non è dovuto se il termine di deposito è rispettato

  • art. 157 c.p. e art. 63 c.p.

    norme sul calcolo della prescrizione: la Corte ha effettuato il computo ritenendo non ancora decorso il termine ordinario

  • art. 161 c.p.

    norma relativa alla proroga dei termini di prescrizione: applicata nel calcolo del termine prorogato che risulta comunque non compiuto

  • art. 99 comma 4 c.p.

    richiamato nel calcolo della pena e dei termini connessi alla prescrizione

  • art. 610 c.p.p. comma 1

    procedura camerale non partecipata utilizzata per l'ordinanza di inammissibilità della rimessione; la Corte ha ritenuto legittima tale procedura

  • art. 23 I. n. 176 del 2020 e art. 23-bis comma 4 I. n. 176 del 2020

    norme emergenziali che fissano termini perentori per chiedere la partecipazione personale all'udienza (15 giorni): la Corte ha ritenuto intempestiva la domanda presentata oltre i termini

  • art. 422 c.p.p. comma 4

    norma che riguarda l'udienza preliminare; la Corte ha escluso che la disciplina relativa all'udienza preliminare sia applicabile per modificare i termini di cui alla normativa emergenziale sull'appello

  • art. 108 c.p.p. comma 1

    prevede la possibilità di concedere termini a difesa su richiesta del difensore; la Corte ha ricordato che il termine non può essere concesso d'ufficio se la richiesta non è formulata dal difensore

  • art. 612 c.p.p.

    prevede l'inammissibilità dei ricorsi proposti personalmente dall'imputato in determinate condizioni: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato direttamente dall'imputato in carcere

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna alle spese processuali e a somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità: la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000)

Massime di principio

  • La trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521 c.p.p. non richiede automaticamente la rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis o del decreto di citazione se la nuova qualificazione non comporta un "quid novi" che incida sul diritto di difesa.
  • La mancata astensione di un giudice, se non traduce in atti che incidano sulla capacità del giudice o non è comprovata documentalmente, non determina di per sé la nullità del giudizio ma può costituire profilo disciplinare.
  • La nomina in udienza del difensore d'ufficio non obbliga legislativamente la comunicazione successiva del nominativo per ritenere nullo l'atto; la mancata comunicazione non comporta automaticamente nullità.
  • I termini per la prescrizione devono essere calcolati considerando sospensioni e proroghe; l'onere di provare l'estinzione per prescrizione grava sul ricorrente.
  • Le norme emergenziali che fissano termini perentori (es. per chiedere partecipazione personale) devono essere rispettate: richieste tardive risultano inammissibili salvo comprovati impedimenti di forza maggiore.
  • La richiesta di termini a difesa deve essere formulata dal difensore e non può essere concessa d'ufficio se non espressamente richiesta; l'onere probatorio circa la necessità del termine grava sulla parte che lo invoca.
  • I ricorsi proposti direttamente dall'imputato presso l'ufficio matricola possono essere dichiarati inammissibili ai sensi degli specifici requisiti di legge (art. 612 c.p.p.).

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