Cassazione Penale, Sentenza n. 48888/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 476 comma 2 e 482 c.p. articolata in otto motivi: 1) nullità per mancata astensione di un componente del collegio (ricusazione in altro procedimento); 2) nullità della sentenza di primo grado per decisione su richiesta di rimessione da parte della Cassazione senza contraddittorio e senza notifica; 3) omessa notifica di nuovo avviso ex art. 415-bis c.p.p. e di nuovo decreto di citazione a giudizio a seguito della trasmissione degli atti ex art. 521 c.p.p., con conseguente esigenza di regressione del procedimento; 4) nullità per omessa comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio; 5) omessa notifica dell'avviso ex art. 548 comma 3 c.p.p. a seguito di deposito fuori termine delle motivazioni; 6) mancata ammissione della richiesta dell'imputato detenuto di partecipare in presenza al giudizio d'appello; 7) mancata concessione del termine a difesa all'atto della nomina del nuovo difensore di fiducia; 8) intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso personale dell'imputato (art. 612 c.p.p.) e inammissibile anche il ricorso proposto dal difensore. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la prescrizione è stata esclusa con dettagliato calcolo dei termini (termine ordinario e prorogato non compiuti); la mancata astensione del giudice non comporta nullità ma profilo disciplinare; la decisione sulla rimessione adottata dalla Corte è stata legittima e non richiedeva notifica all'imputato; la trasmissione ex art. 521 c.p.p. non imponeva un nuovo avviso ex art. 415-bis né la rinnovazione del decreto di citazione salvo quid novi non emerso; la sostituzione del giudice per astensione non determina regressione; la mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio non comporta nullità quando la nomina avviene in udienza; il termine per il deposito delle motivazioni è stato rispettato; la richiesta tardiva di partecipazione personale all'udienza d'appello è intempestiva rispetto ai termini perentori della normativa emergenziale; la richiesta di termine a difesa deve essere formulata dal difensore ed è condizionata alla sua espressa richiesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 476 c.p. comma 2
norma sostanziale per il reato contestato; la Corte ha confermato che la fattispecie era correttamente inquadrata e non prescritta
art. 482 c.p.
norma sostanziale relativa al reato di falso; richiamata quale titolo di accusa
art. 521 c.p.p.
la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi del comma 2 non impone automaticamente la rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis né del decreto di citazione se non è intervenuto un "quid novi" rispetto alla fase antecedente
art. 415-bis c.p.p.
l'avviso di esercizio dell'azione penale deve essere rinnovato solo se la nuova qualificazione o nuova contestazione introducono elementi essenziali diversi tali da incidere sul diritto di difesa
art. 48 c.p.p.
richiamato in relazione al contraddittorio camerale: la Corte ha ritenuto legittima la procedura camerale utilizzata per la rimessione, che non prevede obbligo di notifica all'imputato
art. 43 c.p.p.
prevede la sostituzione del giudice in caso di astensione; nel caso la sostituzione è stata correttamente applicata senza necessità di regressione del procedimento
art. 28 disp. att. c.p.p.
l'obbligo di comunicazione al detenuto del nominativo del difensore d'ufficio non si applica quando la nomina avviene in udienza; la mancata comunicazione non determina nullità
art. 544 c.p.p.
termine di 90 giorni fissato dal giudice per il deposito della sentenza: qui è stato rispettato (sentenza depositata entro il termine)
art. 548 c.p.p. comma 2
norma richiamata in relazione all'avviso di deposito delle motivazioni: non è dovuto se il termine di deposito è rispettato
art. 157 c.p. e art. 63 c.p.
norme sul calcolo della prescrizione: la Corte ha effettuato il computo ritenendo non ancora decorso il termine ordinario
art. 161 c.p.
norma relativa alla proroga dei termini di prescrizione: applicata nel calcolo del termine prorogato che risulta comunque non compiuto
art. 99 comma 4 c.p.
richiamato nel calcolo della pena e dei termini connessi alla prescrizione
art. 610 c.p.p. comma 1
procedura camerale non partecipata utilizzata per l'ordinanza di inammissibilità della rimessione; la Corte ha ritenuto legittima tale procedura
art. 23 I. n. 176 del 2020 e art. 23-bis comma 4 I. n. 176 del 2020
norme emergenziali che fissano termini perentori per chiedere la partecipazione personale all'udienza (15 giorni): la Corte ha ritenuto intempestiva la domanda presentata oltre i termini
art. 422 c.p.p. comma 4
norma che riguarda l'udienza preliminare; la Corte ha escluso che la disciplina relativa all'udienza preliminare sia applicabile per modificare i termini di cui alla normativa emergenziale sull'appello
art. 108 c.p.p. comma 1
prevede la possibilità di concedere termini a difesa su richiesta del difensore; la Corte ha ricordato che il termine non può essere concesso d'ufficio se la richiesta non è formulata dal difensore
art. 612 c.p.p.
prevede l'inammissibilità dei ricorsi proposti personalmente dall'imputato in determinate condizioni: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato direttamente dall'imputato in carcere
art. 616 c.p.p.
consente la condanna alle spese processuali e a somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità: la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000)
Massime di principio
- La trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521 c.p.p. non richiede automaticamente la rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis o del decreto di citazione se la nuova qualificazione non comporta un "quid novi" che incida sul diritto di difesa.
- La mancata astensione di un giudice, se non traduce in atti che incidano sulla capacità del giudice o non è comprovata documentalmente, non determina di per sé la nullità del giudizio ma può costituire profilo disciplinare.
- La nomina in udienza del difensore d'ufficio non obbliga legislativamente la comunicazione successiva del nominativo per ritenere nullo l'atto; la mancata comunicazione non comporta automaticamente nullità.
- I termini per la prescrizione devono essere calcolati considerando sospensioni e proroghe; l'onere di provare l'estinzione per prescrizione grava sul ricorrente.
- Le norme emergenziali che fissano termini perentori (es. per chiedere partecipazione personale) devono essere rispettate: richieste tardive risultano inammissibili salvo comprovati impedimenti di forza maggiore.
- La richiesta di termini a difesa deve essere formulata dal difensore e non può essere concessa d'ufficio se non espressamente richiesta; l'onere probatorio circa la necessità del termine grava sulla parte che lo invoca.
- I ricorsi proposti direttamente dall'imputato presso l'ufficio matricola possono essere dichiarati inammissibili ai sensi degli specifici requisiti di legge (art. 612 c.p.p.).
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