Sentenza n. 722/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1280/2024 del 19 novembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1280/2024 del 19 novembre 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1280/2024, pronunciata nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito. Dopo l'invito presidenziale a valutare l'esecuzione spontanea della sentenza, il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva integralmente adempiuto, seppure tardivamente, mediante il pagamento delle somme dovute, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento integrale delle somme dovute in forza della sentenza ottemperanda aveva pienamente soddisfatto, dopo la proposizione del ricorso, la pretesa azionata. Il giudice ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale conseguimento del bene della vita richiesto, con oggettivo venir meno della lite; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando l'eventuale accoglimento non arrecherebbe più alcuna utilità al ricorrente. Le spese sono state compensate, in considerazione della successiva condotta collaborativa dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite
La cessazione della materia del contendere richiede l'integrale soddisfazione, successiva alla proposizione del ricorso, della pretesa sostanziale azionata, con conseguente oggettivo venir meno della controversia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che invece si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente
La sopravvenuta carenza di interesse riguarda il venir meno dell'utilità concreta derivante dalla decisione favorevole e si distingue dalla piena soddisfazione della pretesa, che determina la cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente, anche tardivamente e dopo la proposizione del ricorso, alla pronuncia giurisdizionale e il ricorrente consegue il bene della vita riconosciuto dal giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone l'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale e l'oggettivo venir meno della lite; la seconda ricorre quando l'eventuale accoglimento del ricorso non arrecherebbe più alcuna utilità al ricorrente, senza che ciò implichi necessariamente l'integrale soddisfazione della pretesa originaria.
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