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Ordinanza

Ordinanza n. 12658/2026 - Roma, Sezione 5Q

RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DELL'AMBASCIATA D'ITALIA IN ISLAMABAD IN RELAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO CONSEGUENTE AL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE.

Giustizia amministrativa202604246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha ritenuto attendibile la motivazione posta a fondamento dell'istanza di rinvio e l'ha accolta. La camera di consiglio è stata quindi differita al 3 novembre 2026. L'ordinanza non decide il merito del ricorso avverso il silenzio. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad sull'istanza di rilascio del visto conseguente al nulla osta al lavoro subordinato stagionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad in relazione al rilascio del visto conseguente al nulla osta al lavoro subordinato stagionale. Prima dell'udienza camerale, fissata per il 7 luglio 2026, la difesa del ricorrente ha depositato un'istanza di rinvio in data 3 luglio 2026, chiedendo il differimento della trattazione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato nell'ordinanza, per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 5 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme all'art. 6 quale base normativa della tutela dei dati personali nell'oscuramento delle generalità.

  • art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme all'art. 5 quale base normativa della tutela dei dati personali nell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può differire l'udienza camerale quando ritenga attendibile e meritevole di accoglimento la motivazione addotta dalla parte nell'istanza di rinvio.
  • In un giudizio relativo al silenzio dell'amministrazione, un'ordinanza di rinvio dell'udienza camerale non definisce la domanda principale e non anticipa la decisione sul merito.
  • Quando ricorrano i presupposti posti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità nel provvedimento, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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