Cassazione Penale, Ordinanza n. 17299/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia che lo aveva condannato alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di porto illecito di arma ex art. 4 della legge n. 110 del 1975. L'unico motivo di ricorso censurava il trattamento sanzionatorio, deducendo il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, il fatto sarebbe stato di scarsa rilevanza e, comunque, l'imputato non avrebbe usato né minacciato di usare il coltello. La Corte rileva però che il tribunale aveva già escluso la particolare tenuità/rilevanza del fatto, valorizzando la natura del bene portato, un coltello a serramanico, e che l'argomento relativo al mancato uso o alla mancata minaccia è inconferente rispetto alla contestazione di mero porto dell'arma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua ed esaustiva la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che le doglianze difensive miravano a rivalutare elementi già esaminati o a introdurre profili non pertinenti al fatto contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 110/1975
norma incriminatrice per il porto illecito dell'arma; nel caso concreto la contestazione riguardava il mero porto di un coltello a serramanico.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua ed esaustiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che si risolva in una critica generica e manifestamente infondata al diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e completa.
- In tema di porto illegale di arma, l'assenza di uso o di minaccia dell'oggetto portato non è decisiva se la contestazione riguarda il mero porto dell'arma, e non il suo impiego.
- La valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto in modo plausibile degli elementi valorizzati, come la natura dell'arma portata.
Come è indicizzato
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