Sentenza n. 3914/2026 - Napoli, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di aggregazione dei voti relative alla lista PD – Partito Democratico per la Circoscrizione della Città metropolitana di Napoli, nonché per la correzione del risultato elettorale, e la conseguente proclamazione della ricorrente quale seconda dei non eletti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.4.2026 per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di proclamazione degli eletti e operazioni di aggregazione dei voti relative alla lista PD nella circoscrizione della Città metropolitana di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il risultato ufficiale delle elezioni regionali campane del 2025, sostenendo che i dati ufficiosi pubblicati sul portale Eligendo le attribuissero 9.313 preferenze, contro le 9.201 del controinteressato, mentre il verbale dell'Ufficio Centrale Regionale le attribuiva 9.229 voti e al controinteressato 9.261. Ha quindi dedotto l'illegittimità della proclamazione e chiesto la correzione del risultato, con collocazione al secondo posto tra i non eletti. In via istruttoria ha domandato l'acquisizione dei verbali di oltre ottanta sezioni e una verificazione sui relativi dati. Con motivi aggiunti ha allegato di avere ottenuto, tramite accesso documentale, dati analitici di varie sezioni dai quali avrebbe ricavato 9.369 voti a proprio favore e 9.261 per il controinteressato, prospettando un errore materiale di trascrizione o di conteggio. Il controinteressato ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha rilevato che il ricorso introduttivo non indicava specificamente la natura delle irregolarità, il numero delle schede contestate e le sezioni interessate, fondandosi soltanto sulla difformità tra dati ufficiosi e risultato ufficiale. Anche i motivi aggiunti non indicavano puntualmente i voti per sezione né le sezioni nelle quali si sarebbe verificato l'errore, e introducevano vizi conosciuti solo successivamente mediante autonome istanze di accesso, non già specificamente dedotti nel ricorso originario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché meramente esplorativo. Il portale Eligendo pubblica dati provvisori e ufficiosi, privi, da soli, di valore indiziario idoneo a mettere in discussione il risultato ufficiale proclamato dall'Ufficio Centrale, la cui verifica non può trasformarsi in un riesame generalizzato delle operazioni elettorali. L'attenuazione dell'onere di allegazione e prova propria del giudizio elettorale non esonera il ricorrente dall'indicare almeno la natura dei vizi, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento, fornendo un principio di prova plausibile. È stata pertanto dichiarata inammissibile anche la richiesta istruttoria, in quanto diretta a colmare il difetto originario di allegazione e prova. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili sia perché generici ed esplorativi, sia perché non si innestavano su censure originarie specifiche e tempestivamente formulate, sia perché introducevano ulteriori vizi appresi tramite accesso documentale in corso di causa, senza indicare neppure quando l'accesso fosse stato richiesto e ottenuto. Nel giudizio elettorale i motivi aggiunti possono soltanto esplicitare, precisare o sviluppare censure tempestivamente proposte; non possono introdurre nuovi vizi dopo la scadenza del termine di impugnazione, eludendo l'immutabilità del risultato elettorale ufficializzato. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
artt. 126-131 c.p.a.
Il giudizio elettorale è soggetto a regole di tempestività e specificità delle censure, funzionali a delimitare l'oggetto del giudizio e a impedire il riesame generalizzato delle operazioni elettorali.
art. 44 c.p.a.
La disciplina generale dell'atto introduttivo richiede che le censure siano sufficientemente specifiche; nel giudizio elettorale tale requisito è attenuato, ma non eliminato.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale, anche se l'onere di allegazione e prova è attenuato per la difficoltà del candidato di conoscere integralmente gli atti di scrutinio, il ricorrente deve indicare almeno la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui esse si riferiscono, fornendo un principio di prova plausibile.
- È inammissibile il ricorso elettorale che, fondandosi esclusivamente sulla difformità tra dati provvisori e ufficiosi pubblicati da un portale informativo e il risultato ufficiale dell'Ufficio Centrale, chieda un riesame generalizzato delle operazioni di scrutinio senza specifici elementi di irregolarità.
- I poteri istruttori del giudice elettorale non possono essere utilizzati per colmare radicali carenze di allegazione e prova o per trasformare il giudizio in un'indagine esplorativa su un numero indeterminato di sezioni.
- Nel giudizio elettorale sono ammissibili soltanto motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure già tempestivamente proposte e sufficientemente determinate nel ricorso introduttivo.
- Non sono ammissibili motivi aggiunti che introducano nuovi vizi delle operazioni elettorali conosciuti soltanto attraverso successive istanze di accesso o verifiche istruttorie, se tali vizi non erano stati previamente e tempestivamente individuati nel ricorso originario, poiché ciò eluderebbe la decadenza e l'immutabilità del risultato elettorale ufficiale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1352/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1354/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1355/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 96/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →