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Sentenza

Sentenza n. 10666/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del decreto adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, avente ad oggetto la “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, - del decreto adottato dal Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, avente ad oggetto la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, con il quale sono stati individuati i “criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici” e le “modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto le “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter commi 8 e 9 del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78”, del decreto n. 29985/GRFVG adottato in data 14 dicembre 2022 dal Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, successivamente comunicato, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi bis dell'art. 9 ter comma 9 bis del D.L. 78/2015” e relativi allegati, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, incluse – ove occorra – l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 settembre 2022; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202305690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali attuativi del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusa la richiesta di pagamento della quota posta a carico dell'impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, gli atti regionali e gli ulteriori atti connessi mediante i quali è stato attuato il ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, ai sensi dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, avendo versato alla Regione Friuli Venezia Giulia la quota ridotta di euro 497,19 prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha escluso la possibilità di dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, poiché tale fattispecie richiede cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa, anche l'adozione da parte della Regione o della Provincia autonoma di un provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento e la sua comunicazione alla segreteria del TAR; tali adempimenti non risultavano depositati nel fascicolo. Tuttavia, il pagamento effettuato e l'adesione alla procedura di decurtazione costituivano fatti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli atti di definizione dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici e delle modalità di ripiano del superamento per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite

    La cessazione della materia del contendere opera solo al ricorrere cumulativo del pagamento tempestivo della quota ridotta e dell'accertamento regionale o provinciale del pagamento, con relativa comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    Il pagamento della quota ridotta e l'adesione alla relativa procedura costituiscono fatti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non siano integrati tutti gli adempimenti necessari per la cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più utilità concreta nella decisione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale può operare soltanto quando siano stati adempiuti tutti gli oneri cumulativamente richiesti dalla legge, compresi gli adempimenti di accertamento e comunicazione posti a carico dell'amministrazione competente.
  • L'assenza di uno degli adempimenti formali necessari per la cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento delle parti e gli atti successivi al ricorso dimostrino in modo univoco che il ricorrente non conserva più un'utilità concreta alla decisione.
  • L'adesione del privato a una procedura normativa di definizione della propria posizione e l'adempimento della conseguente obbligazione pecuniaria possono costituire fatti univoci idonei a fondare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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