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Sentenza

Sentenza n. 1483/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa concessione di misure cautelari del provvedimento adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 3 aprile 2026, notificato alla società ricorrente in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto dalla società ricorrente e rilasciato in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese la comunicazione del 24 ottobre 2025 recante preavviso di revoca e la condotta dell’Amministrazione successiva all’istanza di autotutela del 27 aprile 2026, culminato nella comunicazione del 13 maggio 2026, di ripristino della pratica senza adozione di un espresso provvedimento conclusivo coerente, nonché per l’accertamento e la conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti al riesame della pratica alla luce della documentazione già prodotta e di quella sopravvenuta;

Giustizia amministrativa202601094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore straniero, unitamente agli atti connessi e alla successiva gestione della pratica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo che l’Amministrazione avrebbe esercitato il potere di revoca al di fuori dei presupposti di legge, fondandosi esclusivamente sulla mancata produzione di un certificato di idoneità alloggiativa nonostante fosse stata trasmessa documentazione relativa alla sistemazione del lavoratore. Hanno inoltre dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché il preavviso di revoca sarebbe stato comunicato al datore di lavoro ma non al lavoratore, impedendogli di rappresentare le sopravvenienze favorevoli e la sanabilità dell’eventuale irregolarità. È stato contestato anche il mancato esame della documentazione già trasmessa, l’impossibilità di riscontrare una richiesta di integrazione per problemi di caricamento nel sistema informatico e l’omessa considerazione della disponibilità di un alloggio, dapprima presso una struttura ricettiva e poi presso un immobile. I ricorrenti hanno infine censurato l’ambiguità della successiva comunicazione con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva informato del “ripristino” della pratica, senza adottare un espresso provvedimento chiarificatore circa l’efficacia della revoca. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo che la documentazione sull’alloggio era stata trasmessa solo dopo la proposizione del ricorso e che la pratica era stata ripristinata, rimanendo in attesa del parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Pur rilevando che il provvedimento di revoca non era stato formalmente ritirato, il Collegio ha ritenuto che dalla complessiva azione dell’Amministrazione, comprese le dichiarazioni rese in giudizio e la documentazione prodotta, emergesse una volontà univoca di ripristinare la pratica e di superare gli effetti della revoca. In particolare, la produzione del 12 giugno 2026 della documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa, la conferma ministeriale dell’avvenuto ripristino della pratica e il suo collocamento in preistruttoria, in attesa del parere positivo dell’ITL, sono stati considerati elementi coerenti e sufficienti a integrare una revoca implicita del provvedimento impugnato. Il Collegio ha precisato che l’atto implicito richiede una condotta complessiva, continua e coerente dell’Amministrazione, dalla quale emerga una decisione precisa e non ambigua; tale requisito è stato ritenuto sussistente nel caso concreto. Il TAR ha quindi ritenuto venuto meno l’interesse all’annullamento, senza esaminare nel merito le censure sulla revoca, sul contraddittorio e sulla documentazione alloggiativa. Le spese sono state integralmente compensate, valorizzando sia la tardiva produzione della documentazione richiesta sia il fatto che il preavviso non era stato comunicato al lavoratore e che la condotta amministrativa aveva creato una situazione di obiettiva incertezza, inducendo i ricorrenti a proporre cautelativamente il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previa audizione delle parti.

    Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione e le parti sono state sentite.

  • art. 73 c.p.a.

    Avviso alle parti della possibile definizione del giudizio per una ragione rilevata d’ufficio.

    Il Collegio ha previamente informato le parti della possibile definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

    Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • L’interesse all’annullamento di un provvedimento amministrativo viene meno quando, anche dopo la proposizione del ricorso, la condotta complessiva dell’Amministrazione renda inequivocabile il superamento degli effetti lesivi dell’atto impugnato.
  • Un atto amministrativo implicito può configurarsi solo quando una pluralità di comportamenti e documenti dell’Amministrazione esprima una volontà univoca, riconoscibile e coerente dell’organo competente, dalla quale derivi un effetto giuridico preciso e non ambiguo; non è sufficiente un documento isolato o un comportamento suscettibile di interpretazioni alternative.
  • La conferma processuale dell’Amministrazione, unitamente alla documentazione amministrativa relativa al ripristino della pratica e alla prosecuzione dell’istruttoria, può concorrere a dimostrare l’intervenuto superamento implicito di un precedente provvedimento lesivo e determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata comunicazione del preavviso di revoca al soggetto direttamente inciso e la condotta amministrativa obiettivamente ambigua possono giustificare la compensazione delle spese, anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoria

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