Cassazione Penale, Ordinanza n. 12149/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di rapina impropria. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: 1) l'erronea affermazione di responsabilità, anche sotto il profilo dell'identificazione quale autore del fatto, contestando la valutazione delle immagini di videosorveglianza e sostenendo la necessità di una nuova visione dei filmati; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. La doglianza è stata ritenuta una mera reiterazione delle censure già svolte in appello, senza una critica specifica alle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi riproducevano pedissequamente quelli già proposti in appello, limitandosi a contestazioni assertive e non specifiche; ha inoltre ritenuto che le doglianze sulla prova video mirassero a una nuova e non consentita valutazione del merito, già compiutamente esaminato dalla Corte di appello. Quanto alla particolare tenuità del fatto e all'attenuante ex art. 114 c.p., la Corte ha affermato che la loro applicabilità era esclusa ex lege, come già correttamente osservato dal giudice di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto perché esclusa ex lege.
art. 114 c.p.
L'attenuante relativa al concorso di persone è stata ritenuta non riconoscibile nel caso di specie perché esclusa ex lege.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su censure non specifiche e meramente reiterative di quelle già esaminate in appello, dunque non consentite in sede di legittimità.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello, se non contengono una critica specifica e argomentata alle ragioni della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una nuova lettura delle risultanze probatorie, compresa la diversa valutazione di filmati o altre prove già esaminate dal giudice di merito.
- Le censure che investono la ricostruzione del fatto sono inammissibili quando non indicano vizi logici o giuridici della motivazione, ma si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e le attenuanti invocate non sono applicabili quando risultino escluse dalla disciplina sostanziale richiamata dal giudice di merito.
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