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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46468/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cantatore impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione) relativa a espressioni usate in un esposto e in riferimento a un episodio avvenuto in udienza (09/03/2015). Deduceva sei motivi: 1) vizio di motivazione e discordanza tra motivazione e dispositivo sulla misura della pena; 2) errore nella ricostruzione della diffusione dell'esposto (contestata la trasmissione al Consiglio dell'Ordine); 3) omissione di acquisire e valutare prova decisiva circa la conoscenza dell'esposto da parte del Consiglio dell'Ordine; 4) insussistenza del fatto e esercizio legittimo del diritto di critica, atteso che le frasi si riferivano a comportamenti in udienza e non travalicavano la critica professionale; 5) contestazione della condanna al risarcimento danni per mancata prova del danno; 6) mancata valutazione della eventuale provocazione/condotta provocatoria della persona offesa ai sensi dell'art. 599 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto prioritario il quarto motivo (insussistenza del fatto) e ha valutato che i fatti descritti nell'esposto si erano effettivamente verificati (sottrazione con forza del fascicolo in udienza) e che le espressioni usate (es. "inurbani, incivili, del tutto rozzi", "plateale comportamento animoso, viscerale e iattante") costituiscono manifestazione del diritto di critica, non eccedendo i limiti penalmente rilevanti. Per i principi di bilanciamento costituzionale tra libertà di espressione e tutela della reputazione, e dato che il nucleo fattuale non era contestato, le espressioni sono state ritenute non penalmente rilevanti. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste" e ha revocato le statuizioni civili conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma strumentale alla contestazione (diffamazione). La Corte ha esaminato se le espressioni rientrassero nella fattispecie e le ha ritenute, alla luce del contesto e della veridicità del fatto, non penalmente rilevanti.

  • art. 598 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile scriminante per atti di impulso amministrativo; la Corte ha comunque deciso in base al bilanciamento tra diritto di critica e tutela della reputazione, valutando che le espressioni non eccedevano i limiti penalmente rilevanti.

  • art. 599 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in tema di condotta provocatrice della persona offesa; la Corte ha però fondato la decisione sull'insussistenza del fatto penalmente rilevante e sul diritto di critica, assorbendo le altre doglianze.

  • art. 51 cod. pen.

    Citato dal ricorrente unitamente ad altre norme a titolo di scriminanti/giustificazioni; la sentenza non ha ritenuto necessario applicare cause di giustificazione, avendo risolto per insussistenza del fatto penalmente rilevante.

  • artt. 180 e segg. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione a vizi di motivazione e al calcolo della pena; la Corte ha però annullato la sentenza principale per insussistenza del fatto, rendendo irrilevanti tali questioni procedurali.

  • artt. 234-237 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come norme in tema di produzione e assunzione di prova; la Corte ha ritenuto assorbite tali doglianze dalla decisione centrale sull'insussistenza del fatto.

  • art. 606 lett. b) e d) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi per il ricorso in cassazione (violazione di legge e omissione di motivazione/prova decisiva). La Corte ha esaminato i motivi e ha accolto il ricorso per insussistenza del fatto.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021

    Richiamati nella relazione del P.M. relativamente alla richiesta di annullamento senza rinvio; non determinanti nella motivazione della Corte che ha deciso per i motivi esposti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla esposizione dei motivi di ricorso; la Corte ha comunque esaminato i motivi ammessi e rilevanti.

  • artt. 651, 583, 539, 541 cod. proc. pen.

    Norme evocate dal ricorrente in relazione a profili di danno e quantificazione del risarcimento; la Corte ha annullato le statuizioni civili insieme alla pronuncia penale, rendendo superflua la valutazione di questi profili.

Massime di principio

  • Quando il fatto materiale (nucleo essenziale) su cui si fonda la critica è vero e non contestato, espressioni anche nette o aspre rivolte a qualificare quel comportamento rientrano spesso nella legittima manifestazione del diritto di critica e non sono penalmente rilevanti.
  • Nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione va valutato il contesto (pubblica udienza, rilevanza professionale del comportamento) e la finalità della critica (controllo del comportamento professionale vs offesa gratuita).
  • Per integrare il reato di diffamazione è necessario che le espressioni travalichino la critica e contengano offese gratuite o affermazioni false sul conto della persona; l'esistenza di un fatto vero è un elemento che può assorbire la rilevanza penale delle espressioni critiche.
  • Questioni procedurali (vizi di motivazione, acquisizione di specifiche prove) possono risultare assorbite se la Corte di legittimità ritiene insussistente il fatto penalmente rilevante.
  • La condanna civile per risarcimento richiede prova del danno e della sua quantificazione; in assenza di fondamento penale la statuizione civile può essere revocata.
  • La valutazione delle scriminanti (es. provocazione, stato d'ira) reclama un esame concreto delle circostanze; tuttavia, se la Corte riconosce che la critica rientra nei limiti consentiti, non è necessario sindacare ulteriormente le scriminanti.
  • In casi simili è utile documentare la veridicità del fatto contestato e il contesto in cui sono state rese le espressioni (es. verbali d'udienza, testimonianze) per dimostrare la legittimità della critica.

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