Sentenza n. 63/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento 1) della deliberazione n° 24 del 28 settembre 2022 con la quale, in relazione alle consultazioni elettorali amministrative e referendarie del 12 giugno 2022, è stato effettuato il riparto delle quote di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione Abruzzo per l’anno 2022, nella parte anche tabellare allegata alla delibera, in cui stabilisce il riparto economico delle quote di rimborso spettanti alle società figuranti nella tabella, con importi del tutto uguali nonostante ci siano stati soggetti giuridici che hanno svolto più passaggi di altri relativi alle consultazioni elettorali, in base a un principio espresso nella precedente delibera n° 11/2022 secondo cui “TENUTO CONTO che con la su richiamata Deliberazione n° 11/2022, tra le altre cose, è stato stabilito che, in ragione delle risorse assegnate e del valore unitario di rimborso per ogni MAG, così come definito dal MISE, il numero massimo dei Messaggi rimborsabili è di n° 750 per le Emittenti televisive e di n° 1.015 per le Radio ovvero che: “il numero complessivo di Mag rimborsabili sarà equamente distribuito tra tutte le emittenti rispettivamente radiofoniche e televisive che abbiano manifestato la disponibilità a trasmettere messaggi gratuiti autogestiti, e che eventuali resti, verificati a consuntivo (per mancata produzione di documentazione in ordine ai Mag effettivamente trasmessi), saranno redistribuiti tra le emittenti che hanno trasmesso più Mag rispetto a quelli ammessi a rimborso”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del CORECOM Abruzzo n. 24 del 28 settembre 2022, recante la ripartizione degli importi di rimborso per i messaggi autogestiti gratuiti trasmessi in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno 2022
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la ripartizione, in parti uguali tra le emittenti, delle somme destinate al rimborso dei MAG, sostenendo che il rimborso avrebbe dovuto essere proporzionato al numero di messaggi effettivamente trasmessi e attestati da ciascuna emittente. Ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000, che prevede il rimborso per gli spazi effettivamente utilizzati, nei limiti delle risorse disponibili. Ha inoltre lamentato contraddittorietà rispetto al criterio proporzionale applicato negli anni precedenti e disparità di trattamento derivante dall’attribuzione del medesimo importo a emittenti che avevano trasmesso un numero diverso di messaggi. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che il criterio di equa distribuzione era stato stabilito dalla precedente deliberazione CORECOM n. 11 del 19 maggio 2022, tempestivamente comunicata anche alla ricorrente, mentre la deliberazione n. 24 del 28 settembre 2022 si era limitata a dare esecuzione a quel criterio sulla base dei dati istruttori e dei conteggi finali.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione processuale della Regione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il criterio contestato — consistente nell’equa distribuzione tra le emittenti del numero complessivo di MAG rimborsabili, con successiva redistribuzione dei resti — era stato fissato dalla deliberazione CORECOM n. 11 del 19 maggio 2022. Tale deliberazione aveva recepito il finanziamento ministeriale, il valore unitario dei singoli MAG e il numero massimo di messaggi rimborsabili, stabilendo il criterio di ripartizione prima dello svolgimento delle trasmissioni e rendendolo noto alle emittenti, inclusa la ricorrente, mediante comunicazione PEC del 20 maggio 2022. La successiva deliberazione n. 24 del 28 settembre 2022 aveva natura meramente esecutiva e applicativa del criterio già definito. Poiché la ricorrente non aveva impugnato tempestivamente l’atto presupposto contenente la regola asseritamente lesiva, non poteva contestarla per la prima volta impugnando l’atto successivo di concreta liquidazione dei rimborsi. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, l. 28/2000
Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni ...
La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere che il rimborso dovesse essere correlato agli spazi effettivamente utilizzati e attestati; il TAR non ha deciso nel merito la conformità del criterio di equa ripartizione alla norma, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto.
Massime di principio
- Quando la regola sostanziale ritenuta lesiva è contenuta in un atto presupposto, autonomamente lesivo e tempestivamente conoscibile dal destinatario, l’impugnazione del successivo atto meramente applicativo non consente di contestare per la prima volta quella regola; il ricorso contro l’atto applicativo è inammissibile nella parte in cui mira a rimettere in discussione il contenuto dell’atto presupposto non impugnato.
- Un provvedimento che, all’esito dell’istruttoria, quantifica e liquida somme sulla base di criteri già fissati da una precedente deliberazione ha natura esecutiva o applicativa; l’eventuale illegittimità del criterio deve essere dedotta nei confronti dell’atto che lo ha originariamente stabilito, non del solo atto finale di liquidazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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