Sentenza n. 1923/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla Carta del docente e condannato l’Amministrazione all’erogazione dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, nella parte in cui aveva riconosciuto a ciascuno il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nella pronuncia e condannato il Ministero all’accredito dei corrispondenti importi, oltre interessi o rivalutazione. Hanno inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato di avere adempiuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il contenuto condannatorio della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi gli importi stabiliti dalla sentenza, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni per la liquidazione e corresponsione delle somme. Ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non manifestamente iniqua la penalità in ragione dell’ingiustificata protrazione dell’inadempimento, della semplicità degli adempimenti e dell’assenza di ragioni ostative dedotte dal Ministero. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni, poiché dopo tale termine opera il commissario ad acta. Il commissario è stato incaricato anche del pagamento dell’eventuale penalità maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 850, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la penalità può applicarsi anche alle condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie e decorre dalla notificazione della pronuncia, entro il limite temporale individuato dal giudice quando sia previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., estendendo l’applicabilità della penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stato individuato quale parametro per la corresponsione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute dalla sentenza del giudice del lavoro, dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con separato decreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione debitrice l’adempimento entro un termine perentorio, verificata la notificazione della pronuncia e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento o di fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione.
- In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, definendone mandato, termini e modalità di intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne aventi a oggetto somme di denaro, purché il suo effetto non sia manifestamente iniquo e l’inadempimento sia ingiustificato, gli adempimenti siano semplici e non siano state rappresentate ragioni ostative.
- Quando il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta destinato a operare dopo il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, la penalità di mora può essere limitata al periodo anteriore all’attivazione dell’intervento sostitutivo, poiché la prosecuzione della penalità oltre tale momento può risultare iniqua e priva di ulteriore funzione propulsiva.
- La penalità di mora può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo, comunque entro il termine assegnato all’amministrazione.
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