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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45577/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 310 c.p.p. diretta a ottenere l'annullamento del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero (10/04/2024) che aveva disposto il sequestro di due telefoni cellulari. Il ricorrente deduceva carenza e genericità della motivazione del decreto di sequestro, lamentando che non erano indicate le specifiche informazioni da ricercare, i criteri di selezione dei dati, i tempi entro i quali sarebbe stata effettuata la selezione/estrazione e la restituzione dei dati non pertinenti; denunciava altresì violazione del principio di proporzionalità e il rischio di un sequestro esplorativo e indiscriminato di dati personali e sensibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame (che aveva rigettato l'istanza del ricorrente) e ha rinviato al Tribunale del Riesame per una nuova valutazione conforme alle linee guida nomofilattiche indicate dalla Corte. La Cassazione ha sottolineato l'insufficiente articolazione motivazionale del decreto di sequestro in relazione ai criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità: pur avendo riconosciuto l'esistenza di un quadro indiziario, il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adottato un'interpretazione troppo indulgente della motivazione del PM, perché non sono stati dati parametri chiari circa l'estensione del sequestro, i criteri di selezione dei dati, i tempi della consulenza tecnica e la restituzione dei dati non pertinenti. La sentenza ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame, ma ha preservato l'efficacia del decreto di sequestro originario (non ha annullato in questo momento il decreto del PM).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo procedurale dell'istanza proposta dal ricorrente (impugnazione di misure cautelari). Consente il controllo giurisdizionale del provvedimento di sequestro.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato per i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità applicabili nella scelta delle misure cautelari e esteso al sequestro probatorio; il decreto di sequestro deve rispettare tali criteri.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, incluso il decreto di sequestro; la mancanza di motivazione adeguata può causare annullamento.

  • Prot. n. 1 alla CEDU (art. 1, Prot. n.1 CEDU)

    Riferimento ai principi CEDU sul diritto di proprietà e al bilanciamento richiesto dall'assetto giurisprudenziale europeo: il sequestro deve avere base legale, finalità di interesse pubblico e rapporto di proporzione fra misura e sacrificio imposto.

  • Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli

    Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548

    Principale pronuncia nomofilattica che stabilisce che i principi di proporzionalità e le garanzie motivazionali si applicano anche ai sequestri probatori; richiede motivazione adeguata in relazione alla finalità probatoria.

  • Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti

    Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949-02

    Ha affermato l'illegittimità del sequestro indiscriminato di dispositivi elettronici a fini esplorativi senza selezione preventiva dei dati; richiede motivazione specifica per l'apprensione totale.

  • Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, Pessotto

    Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, Pessotto, Rv. 280838

    Conferma la necessità di evitare sequestri indiscriminati e l'obbligo di indicare criteri di selezione dei contenuti in caso di apprensione di massa di dati.

  • Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo

    Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092

    Pronuncia precedente che condanna il sequestro massivo di archivi informatici senza indicazioni selettive e di pertinenza.

  • Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis

    Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781

    Sottolinea l'obbligo di motivazione specifica del decreto di sequestro in relazione alla natura del bene e al nesso con il reato; carenze motivazionali possono determinare la nullità.

  • Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico

    Sez. 6, n. 17312 del 15/2/2024, Corsico, Rv. 286358

    Ribadisce che l'apprensione totale di un archivio informatico è possibile ma solo se adeguatamente motivata e accompagnata da fattori di riequilibrio e indicazioni sui tempi e criteri di selezione.

  • Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo

    Sez. 2, n. 25549 del 15/5/2024, Tundo, Rv. 286467

    Richiama la tutela della corrispondenza e della riservatezza nei dispositivi elettronici; evidenzia la rilevanza di dati personali e sensibili presenti nei device.

  • Giurisprudenza Corte EDU (Beyeler e Fiercolet Impex)

    Corte EDU, Grande Camera, Beyeler c. Italia, 5 gennaio 2000; Corte EDU, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania

    Principi europei sul bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà; richiede proporzionalità ed equilibrio nel sacrificio imposto dall'intervento statale.

  • Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese; Sez. 4, n. 54827 del 19/9/2017, Gigante

    Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989; Sez. 4, n. 54827 del 19/9/2017, Gigante, Rv. 271579

    Pronunce richiamate in tema di ammissibilità e limiti dell'integrazione motivazionale da parte dell'organo di riesame; la Corte ha comunque ritenuto la questione assorbita nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici è ammissibile, ma la motivazione del decreto del pubblico ministero deve esplicitare le ragioni per cui si impone un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, indicare le specifiche informazioni e le applicazioni da acquisire.
  • Devono essere descritti i criteri di selezione del materiale informatico e, se applicabile, la perimetrazione temporale dei dati di interesse rispetto al periodo dell'imputazione.
  • Il decreto deve indicare tempi chiari per le attività di estrazione e selezione (compreso l'incarico al consulente tecnico) e prevedere la restituzione della copia informatica dei dati non pertinenti nel più breve tempo possibile.
  • Il sequestro non può avere una valenza esplorativa: l'apprensione indiscriminata di una massa di dati personali è illegittima se non adeguatamente motivata e bilanciata con fattori che giustifichino tale estensione.
  • Nei casi di acquisizione totale dell'archivio informatico, è necessario che sussistano fattori di riequilibrio (es. natura del reato, ruolo dell'indagato, difficoltà tecnica di individuazione ex ante) espressi nella motivazione.
  • In presenza di motivazione carente o generica il rimedio è l'annullamento con rinvio della decisione di riesame affinché questo valuti nuovamente la proporzionalità e la durata del vincolo.
  • Anche se esiste un quadro indiziario valido, ciò non esime dall'obbligo di motivare in modo puntuale la scelta della misura ablativa e le modalità di attuazione, per tutelare diritti di proprietà e riservatezza.

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