Sentenza n. 3940/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento dei provvedimenti nazionali e della Regione Puglia in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti nazionali e della Regione Puglia relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti nazionali e regionali concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 30 gennaio 2026, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere versato alla Regione Puglia una somma corrispondente al 25 per cento dell'importo previsto per gli anni considerati e sostenendo che, per effetto del pagamento, l'obbligazione relativa al payback fosse estinta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo stata prodotta soltanto la copia del bonifico e non anche l'atto regionale di accertamento dell'avvenuto versamento, dalle circostanze rappresentate e dalle peculiarità della vicenda potesse ragionevolmente desumersi il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione di merito. Non è stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra le parti, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più una condizione necessaria per la decisione della domanda.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando il venir meno dell'interesse sia desunto dalle condotte e dalle dichiarazioni della parte ricorrente nel corso del giudizio.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata anche in assenza della prova documentale completa dell'estinzione dell'obbligazione sostanziale, quando, valutate le peculiarità della controversia, gli elementi disponibili consentano di desumere ragionevolmente il venir meno dell'interesse alla decisione.
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