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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11084/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domicoli impugnava la confisca di somme disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., sostenendo che il denaro fosse frutto dell'attività commerciale della madre e della sorella conviventi (titolari dell'impresa) e che il sequestro fosse avvenuto in data non riconducibile temporalmente ai fatti di spaccio contestati (sequestro 2/07/2021, fatti fino al 19/06/2019). Contestava inoltre la mancata indicazione, nella determinazione della continuazione, del reato piu grave e degli incrementi di pena per ciascun reato satellite. Lo Presti impugnava il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), lamentando mancato riconoscimento nonostante condotta collaborativa e percorso terapeutico.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso di Giuseppe Domicoli in relazione a due profili: 1) la confisca del denaro in sequestro è stata annullata con rinvio perché le decisioni di merito non hanno motivato l'entità, il luogo e la data del rinvenimento né hanno giustificato la riferibilità delle somme al reato; 2) annullamento con rinvio anche sul criterio di applicazione della continuazione, poiché la Corte di appello non ha indicato il reato piu grave né le pene irrogate e quelle da irrogare per i reati sottoposti, impedendo il controllo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso di Antonio Lo Presti è stato dichiarato inammissibile per genericità; Lo Presti è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e ad una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca puo essere disposta solo se il denaro costituisce profitto o vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato; la motivazione deve specificare entita, luogo e data del rinvenimento e la riferibilita' al reato

  • art. 355, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 355, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito in relazione alla convalida del sequestro; la mancata convalida o chiarificazione puo' incidere sulla legittimita' della confisca

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il tribunale di merito ha discrezionalita' nel valorizzare gli elementi di cui all'art. 133 c.p., potendo scegliere l'elemento ritenuto prevalente

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri di cui il giudice tiene conto per determinare le attenuanti generiche; il giudice puo' limitarsi agli elementi che ritiene determinanti

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevante nella valutazione degli effetti della continuazione e per la determinazione degli aumenti di pena; la Corte richiede che siano esplicitate le pene relative ai fatti gia' decisi e quelle da irrogare per i reati in esame

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021

    Stabilisce l'obbligo del giudice di indicare esplicitamente la pena irrogata per i fatti gia' decisi con sentenza irrevocabile e quella da irrogare per i reati nuovi, per assicurare il controllo sull'applicazione della continuazione e sul rispetto della definitività delle pene

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che abilita la condanna per spese processuali e il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La confisca di denaro presumibilmente profitto del reato richiede motivazione puntuale: indicazione di entita', luogo e data del rinvenimento e specifica riferibilita' causale al fatto criminoso; in mancanza la misura va annullata
  • Per applicare la continuazione con precedenti sentenze irrevocabili il giudice deve indicare chiaramente quale sia il reato piu grave e come sono determinati gli incrementi di pena per ciascun reato satellite, nonche' le pene relative ai fatti gia' decisi, per permettere il controllo di legittimita'
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e' soggetto a discrezionalita' del giudice di merito che puo' valorizzare gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; ciononostante la decisione deve risultare motivata e non puo' essere superata da critiche generiche in sede di legittimita'
  • I ricorsi generici che si limitano a criticare l'esercizio del potere discrezionale senza rilevare precisi vizi di motivazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e alla Cassa delle ammende
  • In caso di contestazione della provenienza di somme sequestrate, e' necessario documentare in modo chiaro la titolarita' e l'origine lecita dei fondi (es. attivita' commerciale familiare) per opporsi con successo alla confisca

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