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Sentenza

Sentenza n. 11536/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202414085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali che hanno dichiarato improcedibile la domanda di revisione del giudizio di inidoneità e di riammissione nei ruoli del personale della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, era stata dichiarata permanentemente inidonea al servizio d’istituto a causa di un meningioma frontale sinistro associato a terapia antiepilettica ed era quindi transitata nei ruoli civili del Ministero dell’Interno. Dopo un intervento chirurgico di asportazione della lesione, dal quale sarebbe derivata la cessazione della patologia e l’interruzione della terapia antiepilettica, aveva chiesto la revisione del giudizio sanitario e la riammissione nei ruoli operativi. L’Amministrazione aveva dichiarato improcedibile l’istanza, richiamando il parere della Direzione Centrale di Sanità secondo cui non sussistevano i presupposti per una revisione del precedente giudizio di permanente inidoneità. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 339/1982, dell’art. 60 del d.P.R. n. 335/1982 e dell’art. 132 del d.P.R. n. 3/1957, nonché incompetenza, errore nei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, contestando che il parere fosse stato espresso dal solo Direttore del Servizio Affari Generali di Sanità senza il coinvolgimento dell’organo collegiale competente e senza una nuova valutazione della Commissione medica ospedaliera. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avesse qualificato l’istanza come improcedibile senza verificare le sopravvenute condizioni di salute. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per non avere potuto presentare osservazioni e documenti prima dell’adozione del provvedimento. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli ulteriori atti con cui l’Amministrazione, anche dopo l’ordinanza cautelare che imponeva il riesame e l’acquisizione di un parere della C.M.O., aveva ribadito l’asserita incompetenza dell’organo medico legale a formulare il giudizio di revisione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti limitatamente al difetto di istruttoria e di motivazione, assorbendo gli ulteriori profili di censura. Il Collegio ha ritenuto decisiva la sopravvenienza dell’intervento chirurgico del 27 novembre 2023, seguito dalla cessazione della terapia antiepilettica, rispetto al quadro clinico sul quale si fondava l’originario giudizio di inidoneità. Tale sopravvenienza imponeva all’Amministrazione un approfondimento istruttorio attuale, mediante ulteriori chiarimenti clinici o una nuova visita dell’interessata, prima di dichiarare improcedibile la domanda. Il parere negativo, invece, si era fondato sul precedente giudizio della C.M.O., relativo a un quadro clinico non più attuale, e su un rischio epilettogeno futuro, ipotetico e probabilistico, nonché sulla sospensione della terapia senza adeguata precisazione temporale, senza considerare complessivamente le condizioni di salute della ricorrente. Il mancato aggiornamento dell’istruttoria ha determinato anche l’insufficienza della motivazione. Il giudice ha precisato che l’accoglimento del vizio infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento: l’Amministrazione deve nuovamente esercitare il proprio potere, svolgendo la necessaria istruttoria e conformandosi al giudicato, senza che il TAR possa pronunciarsi direttamente sulla spettanza della riammissione. Sono stati annullati gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 6 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339

    Richiamati in relazione alla disciplina del transito e della riammissione del personale della Polizia di Stato e alla competenza degli organi coinvolti nella valutazione.

  • art. 60 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    Richiamato dall’Amministrazione quale disciplina dell’istituto della riammissione al servizio; il TAR non ha definito direttamente il profilo di competenza, accogliendo il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della riammissione in servizio.

  • artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’obbligo di buon andamento dell’azione amministrativa e di motivazione imponevano un’istruttoria aggiornata sulle sopravvenute condizioni sanitarie e una motivazione non fondata su un quadro clinico superato.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il relativo motivo è rimasto assorbito a seguito dell’accoglimento per difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria della ricorrente; non costituisce norma decisiva della controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando una domanda di revisione di un precedente giudizio sanitario di inidoneità è fondata su una sopravvenienza clinica potenzialmente idonea a modificare il quadro originario, l’Amministrazione non può dichiararla improcedibile richiamando il precedente giudizio senza svolgere un’istruttoria aggiornata sulle attuali condizioni dell’interessato.
  • L’istruttoria sanitaria deve confrontarsi con le sopravvenienze dedotte dall’interessato e non può fondarsi esclusivamente su un quadro clinico non più attuale, su rischi futuri meramente probabilistici o su dati documentali non adeguatamente precisati, senza acquisire i chiarimenti necessari o disporre una nuova visita.
  • Il difetto di istruttoria relativo alla mancata verifica di una sopravvenienza decisiva si riflette sulla motivazione del provvedimento, che è illegittima quando non espone una valutazione attuale, completa e coerente delle condizioni rilevanti.
  • L’accoglimento di una censura procedimentale o istruttoria comporta la regressione del procedimento: il giudice annulla l’atto e restituisce all’Amministrazione il potere di provvedere nuovamente, senza pronunciarsi sulla spettanza definitiva del bene della vita, salvo il vincolo conformativo derivante dal giudicato.
  • In presenza di un quadro clinico mutato rispetto a quello posto a fondamento dell’originaria inidoneità, la nuova valutazione amministrativa deve essere svolta considerando l’effettiva situazione sanitaria attuale e le mansioni cui l’interessato chiede di essere riammesso.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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