Sentenza n. 5833/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 REG2025 0200330 23-04-2025, notificato il 23.4.2025 ed avente ad oggetto il diniego della riammissione alla ferma iniziale quale volontario delle Forze Armate a seguito di dimissione su istanza di parte; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revoca delle dimissioni e della riammissione alla ferma prefissata iniziale quale volontario delle Forze Armate
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, vincitore del concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina Militare e incorporato il 7 gennaio 2025, aveva presentato il giorno successivo domanda di dimissioni ai sensi dell’art. 958, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, venendo prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato. Dopo circa due mesi, deducendo una grave situazione familiare determinata dal decesso della madre e dalla necessità di assistere il padre in condizioni depressive, chiedeva di revocare le dimissioni e di essere nuovamente convocato per l’incorporamento. Il Ministero negava l’istanza richiamando il quadro normativo vigente e l’impossibilità della riammissione dopo dimissioni volontarie. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione dell’art. 3 l. 241/1990, carenza e insufficienza della motivazione, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e abnormità. Sosteneva che il generico richiamo al quadro normativo non fosse sufficiente e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la compatibilità della riammissione con le proprie esigenze organizzative, richiamando una precedente pronuncia relativa alla riammissione in servizio di un appartenente alla polizia penitenziaria. Il Ministero eccepiva preliminarmente l’inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato e chiedeva comunque il rigetto, sostenendo che l’ordinamento militare non prevede la revoca delle dimissioni né la riammissione del volontario dimissionario, salvo la diversa e specifica ipotesi prevista per i volontari prosciolti perché vincitori di concorsi per allievi ufficiali o sottufficiali che perdano successivamente la qualità di allievo.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso nel merito, ritenendo assorbita l’eccezione preliminare del Ministero. Dall’art. 957, comma 1, e dall’art. 958, comma 3, del codice dell’ordinamento militare ricava che il volontario in ferma prefissata può presentare le dimissioni entro quindici giorni dall’incorporazione; una volta intervenuto il proscioglimento dalla ferma, l’art. 956 comporta il collocamento in congedo illimitato. Nel caso concreto, tali effetti si erano prodotti con la domanda dell’8 gennaio 2025 e il conseguente collocamento in congedo. Il ricorrente non poteva quindi vantare un diritto alla revoca delle dimissioni o a una nuova incorporazione, non essendo prevista dall’ordinamento militare alcuna norma che consenta tale riammissione dopo il perfezionamento del proscioglimento. Il TAR esclude l’applicabilità dell’art. 132 d.P.R. 3/1957, richiamato dall’art. 42 d.lgs. 443/1992 e relativo alla riammissione degli impiegati civili dello Stato, poiché la controversia riguarda un militare. Richiama inoltre il principio secondo cui le dimissioni, una volta formalizzate e accettate con atto portato a conoscenza dell’interessato, non sono più revocabili, salva la rilevanza dei vizi della volontà nei limiti previsti dal codice civile. Il diniego è ritenuto adeguatamente motivato: il richiamo al quadro normativo vigente, benché sintetico, era sufficiente, poiché l’istanza non indicava alcuna disposizione fondativa del preteso diritto alla riammissione e l’Amministrazione non era tenuta a elencare tutte le ragioni dell’impossibilità di accoglimento. La sentenza richiamata dal ricorrente è considerata inconferente perché riguardava un diverso regime normativo e personale. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 956 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
A seguito del proscioglimento dalla ferma, il volontario in ferma prefissata è collocato in congedo illimitato.
art. 957, comma 1, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: a) domanda presentata dall'interessato
La domanda dell’interessato costituisce causa di proscioglimento dalla ferma o rafferma dei volontari in ferma prefissata.
art. 958, comma 3, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
I giovani ammessi alla ferma prefissata possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.
Il volontario può dimettersi entro quindici giorni dall’incorporazione; il perfezionamento della procedura produce il proscioglimento dalla ferma.
art. 958, comma 3-bis, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi del comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata
La disposizione è richiamata dall’Amministrazione quale ulteriore elemento sistematico contrario alla possibilità di una riammissione del volontario dimissionario.
art. 962, comma 1, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche e se non sono scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta.
Prevede una specifica ipotesi di restituzione ai reparti di provenienza, non estensibile al volontario prosciolto per dimissioni volontarie.
art. 643, comma 3, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti […]
La disposizione disciplina la copertura dei posti rimasti scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni mediante ulteriori nomine secondo la graduatoria, senza fondare un diritto del dimissionario alla riammissione.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il TAR ritiene sufficiente la motivazione sintetica del diniego, fondata sull’assenza di una base normativa per la riammissione, anche perché l’istanza non indicava una disposizione attributiva del preteso diritto.
art. 42 d.lgs. 443/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma, richiamando l’art. 132 d.P.R. 3/1957, riguarda una diversa fattispecie di riammissione in servizio nella polizia penitenziaria e non si applica ai militari.
art. 132 d.P.R. 3/1957
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni […] può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione
La previsione concerne gli impiegati civili dello Stato e non costituisce una disciplina generale applicabile al personale militare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato applicato dal Consiglio di Stato nella fase cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito in primo grado.
Massime di principio
- Nel regime del codice dell’ordinamento militare, il volontario in ferma prefissata può rassegnare le dimissioni entro quindici giorni dall’incorporazione; la domanda determina il proscioglimento dalla ferma e il conseguente collocamento in congedo illimitato.
- Una volta che le dimissioni del volontario siano state formalizzate, recepite dall’Amministrazione e abbiano prodotto il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo, l’interessato non vanta un diritto alla revoca delle dimissioni né alla nuova incorporazione, in assenza di una specifica previsione normativa.
- La disciplina generale sulla riammissione in servizio degli impiegati civili dello Stato non è applicabile, in via analogica o automatica, ai volontari delle Forze armate, il cui status è regolato dalle specifiche disposizioni del codice dell’ordinamento militare.
- L’art. 962 del codice dell’ordinamento militare, relativo alla restituzione dei volontari prosciolti perché vincitori di concorsi per allievi ufficiali o sottufficiali e successivamente privati della qualità di allievo, configura un’ipotesi speciale e non consente la riammissione del volontario prosciolto per dimissioni volontarie.
- È adeguatamente motivato il diniego dell’istanza di revoca delle dimissioni quando l’Amministrazione richiami l’assenza, nel quadro normativo applicabile, di una possibilità di riammissione e l’interessato non indichi la disposizione dalla quale deriverebbe il preteso diritto; non è necessario elencare tutte le ragioni giuridiche dell’impossibilità di accoglimento.
- Le dimissioni già formalizzate e accettate, con effetti giuridici prodotti nella sfera dell’interessato e dell’Amministrazione, non sono normalmente revocabili; eventuali vizi della volontà possono rilevare nei limiti previsti dal codice civile.
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