Sentenza n. 680/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. prot. -OMISSIS-, con il quale il Dirigente dell’Unità Servizi Tecnici Generali ha intimato al dott. -OMISSIS-, proprietario dell’unità immobiliare sita al sesto e settimo piano del condominio ubicato in Milano, via -OMISSIS-, di “ripristinare la situazione legittimata rimuovendo le due tettorie rigide poste a copertura dei balconi, o presentare idoneo titolo edilizio, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente”; - di ogni altro atto connesso, presupposto, dipendente o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino relativa a due tettoie rigide poste a copertura di balconi, con alternativa presentazione di titolo edilizio in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale sostenendo, in primo luogo, che le due tettoie ricurve in policarbonato, aperte su tre lati, di modeste dimensioni e destinate esclusivamente a proteggere i balconi dagli agenti atmosferici, rientrassero nell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 380/2001. Ha contestato la qualificazione comunale dell'intervento come manutenzione straordinaria soggetta a SCIA e l'applicazione del potere sanzionatorio di cui all'art. 27 d.P.R. 380/2001, deducendo anche violazione della disciplina edilizia comunale e del PGT, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e lesione dell'affidamento. In via subordinata ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando l'omessa descrizione analitica delle opere, delle loro caratteristiche morfologiche e dimensionali, delle violazioni urbanistico-edilizie, del titolo necessario e delle ragioni della scelta della demolizione anziché della sanzione pecuniaria, nonché l'omessa adeguata valutazione delle osservazioni. Il Comune aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'autore dell'esposto che aveva originato il procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del Comune. L'autore dell'esposto non era controinteressato necessario, perché mancava il requisito formale della menzione nominativa o dell'agevole individuabilità direttamente dal provvedimento impugnato; la sola conoscenza derivante da precedenti controversie civili non era sufficiente. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. Il Collegio ha escluso che l'installazione ex novo delle tettoie potesse essere qualificata come manutenzione straordinaria, trattandosi dell'aggiunta di nuovi elementi e non del rinnovo o della sostituzione di parti preesistenti. Ha però ritenuto che, considerate le caratteristiche concrete — superficie complessiva di 12,6 mq, apertura su tre lati, materiali in policarbonato/plexiglas, funzione di protezione dagli agenti atmosferici, assenza di spazi chiusi, incremento volumetrico o di superficie utile e mancata alterazione significativa della sagoma — le opere fossero riconducibili all'attività edilizia libera, quali elementi di arredo delle aree pertinenziali e opere di protezione dagli agenti atmosferici. Anche la disciplina edilizia comunale confermava la rilevanza delle dimensioni contenute, inferiori alla soglia del 20% richiamata dal regolamento edilizio. Ne conseguiva l'assenza di un abuso edilizio e del presupposto per l'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 27 d.P.R. 380/2001; era pertanto illegittimo imporre la demolizione o la presentazione di una SCIA in sanatoria. Il TAR ha aggiunto che, anche accedendo per ipotesi alla qualificazione comunale come intervento soggetto a SCIA, l'adozione della sanzione ripristinatoria avrebbe richiesto un'istruttoria completa e una motivazione rafforzata sulla natura sostanziale dell'abuso o sulla presenza di un particolare regime di tutela. Le ulteriori censure sono state assorbite. Ordinanza annullata e spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
attività edilizia libera; elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
Le tettoie di modeste dimensioni, aperte su tre lati, prive di autonomia funzionale, senza creazione di spazi chiusi, incremento volumetrico o significativa alterazione della sagoma, possono rientrare nell'attività edilizia libera.
art. 27 d.P.R. 380/2001
potere di vigilanza e sanzionatorio in presenza di interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo richiesto
Il potere repressivo presuppone l'esistenza di un intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo e realizzato senza titolo o in difformità; non può essere esercitato quando l'opera è edilizia libera.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici
L'installazione ex novo di una tettoia non costituisce manutenzione straordinaria, perché aggiunge un elemento nuovo anziché rinnovare o sostituire una parte preesistente.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche della volumetria complessiva degli edifici
La disposizione è richiamata per escludere la riconducibilità delle tettoie a interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire, in assenza di incremento volumetrico.
art. 75 Regolamento edilizio del Comune di Milano
le tettoie e le pensiline, aperte almeno sul lato più lungo, sono escluse dal computo della s.l.p.; se superano il 20% della s.l.p. dell'unità immobiliare o, se parti comuni, il 20% della superficie coperta, sono nuove edificazioni
La soglia regolamentare costituisce un elemento rilevante per valutare la qualificazione edilizia dell'opera; le tettoie in esame, pari a 12,6 mq rispetto a una soglia di 13 mq, non superano il limite indicato.
art. 41, comma 2, c.p.a.
notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati
La qualità di controinteressato richiede cumulativamente la menzione o agevole individuabilità del soggetto nel provvedimento impugnato e un interesse qualificato, personale e diretto al mantenimento dell'atto; la sola riconoscibilità aliunde dell'autore dell'esposto non basta.
Massime di principio
- La qualificazione edilizia di una tettoia deve essere compiuta caso per caso, sulla base di dimensioni, materiali, stabilità, impatto visivo, funzione, apertura sui lati, incidenza sulla sagoma e capacità di creare volume o superficie utile; non è sufficiente una qualificazione astratta del manufatto.
- Una tettoia di modeste dimensioni, aperta su tre lati, destinata esclusivamente alla protezione dagli agenti atmosferici, priva di autonomia funzionale, senza creazione di spazi chiusi, incremento volumetrico o significativa alterazione della sagoma, può rientrare nell'attività edilizia libera quale elemento di arredo pertinenziale o opera di protezione dagli agenti atmosferici.
- L'installazione ex novo di una tettoia non è qualificabile come manutenzione straordinaria, poiché costituisce aggiunta di un nuovo elemento edilizio e non rinnovo o sostituzione di una parte preesistente.
- L'esercizio del potere repressivo edilizio presuppone l'accertamento di un'opera soggetta a titolo abilitativo e realizzata in assenza o difformità da esso; quando l'intervento è edilizia libera, manca il presupposto per ordinare la demolizione o imporre la presentazione di un titolo in sanatoria.
- Quando l'amministrazione intende applicare una sanzione ripristinatoria a un intervento ritenuto soggetto a SCIA, deve svolgere un'istruttoria completa e fornire una motivazione rafforzata, dimostrando la natura sostanziale dell'abuso o la presenza di uno specifico regime di tutela; la mera omissione formale della SCIA non è di per sé sufficiente.
- Ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio, l'autore di un esposto non è controinteressato necessario se non è nominativamente menzionato, né agevolmente individuabile dal contenuto del provvedimento impugnato, anche quando la sua identità sia conoscibile attraverso circostanze esterne o precedenti controversie.
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