Cassazione Penale, Sentenza n. 33767/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per gli artt. 110 e 424 c.p. per l'incendio dell'autovettura di Marisa Tuccio. Il ricorrente deduce tre censure principali: 1) illegittima utilizzazione delle intercettazioni autorizzate per l'originaria contestazione (art. 612 e 423 c.p.) per sostenere la derubricazione al reato di cui all'art. 424 c.p., per violazione dell'art. 266, comma 1, c.p.p.; 2) vizio di motivazione e uso strumentale delle dichiarazioni dell'esecutore materiale (Baltag), ritenute confessorie e influenzate da costrizioni, nonché contraddittorietà delle proprie dichiarazioni rese come imputato; 3) vizio di motivazione sulla dinamica e le caratteristiche dell'incendio, con particolare riferimento alla testimonianza dell'ispettore intervenuto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure largamente reiterative delle deduzioni già svolte in appello e non idonee a sollevare un vizio di legittimità specifico: non è ammessa la rivalutazione del merito probatorio in sede di legittimità. Le doglianze sull'utilizzabilità delle intercettazioni sono state respinte in quanto la motivazione dei giudici di merito ha adeguatamente giustificato la loro utilizzabilità anche in caso di derubricazione. Sono state rigettate anche le contestazioni sulla valutazione delle dichiarazioni e sulla valutazione della prova relativa all'incendio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La nota della parte civile depositata fuori termine non è stata presa in considerazione.
Norme richiamate
art. 266, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che le intercettazioni disposte per l'originaria contestazione possano essere utilizzate anche per reati diversi quando rimanga immutato il fatto storico e vi sia una derubricazione; la valutazione dei giudici di merito sulla utilizzabilità è stata ritenuta adeguata e priva di vizio logico.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Termini per il deposito delle memorie nel giudizio camerale di legittimità: memorie e produzioni difensive depositate fuori dai termini previsti (quindici e cinque giorni 'liberi') sono tardive e non possono essere prese in considerazione; la Corte ha escluso la nota della parte civile per tardività.
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato: è stata applicata per ritenere il ricorrente partecipe (eventuale mandante) dell'azione delittuosa, insieme all'esecutore materiale.
art. 424 cod. pen.
Norma relativa all'incendio: costituisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato (in concorso ex art. 110), e la Corte ha confermato la correttezza della valutazione probatoria che ha portato alla condanna per tale fattispecie.
art. 612 cod. pen.
La contestazione originaria di minaccia è stata usata quale titolo per le intercettazioni; la Corte ha ritenuto che la qualificazione originaria non abbia comportato l'illegittimità dell'intero utilizzo delle intercettazioni a seguito della derubricazione.
art. 423 cod. pen.
Citata nell'originaria contestazione insieme all'art. 612; la Corte ha considerato che le questioni poste relative alla qualificazione iniziale non giustificano l'inammissibilità del ricorso né l'esclusione delle intercettazioni impugnate.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio: le censure che chiedono una rivalutazione degli elementi di fatto o propongono ricostruzioni alternative sono, di regola, inammissibili.
- Le intercettazioni autorizzate per un reato possono essere utilizzate per reati diversi solo se rimane identico il fatto storico e la derubricazione non altera l'oggetto materiale della prova; il giudice di merito deve motivare adeguatamente tale utilizzabilità.
- Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione è necessario formulare censure specifiche e argomentate che individuino atti e ragionamenti contestati: rimandi generici o estratti parziali degli atti non sono sufficienti.
- Una criticità isolata nella motivazione dei giudici di merito non è di per sé sufficiente ad annullare la decisione, salvo che la criticità disarticoli un nucleo essenziale della ricostruzione fattuale.
- Nel giudizio di legittimità è fondamentale rispettare i termini per il deposito delle memorie (art. 611 c.p.p.): produzioni oltre termine sono di regola inammissibili e non possono influire neppure sulla liquidazione delle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33703/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33705/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33706/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33708/2025 del 14/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →