Sentenza del 24/04/2015 n. 8367 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento TARSU relativo agli anni 2002-2005, sostenendo che le superfici industriali produttive di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani dovessero essere escluse dalla tassazione. Ha inoltre sostenuto che lo smaltimento autonomo dei rifiuti, effettuato direttamente e a proprie spese, dovesse comportare l'esenzione dalla tassa, poiché il servizio pubblico non era stato utilizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per gli anni d'imposta considerati, la disciplina applicabile era quella transitoria prevista dal D.Lgs. n. 507/1993. In presenza di un regolamento comunale che assimilava i rifiuti speciali a quelli urbani, le relative superfici erano soggette a TARSU. Lo smaltimento autonomo da parte del contribuente non escludeva automaticamente il tributo, potendo eventualmente comportare soltanto una riduzione se ricorrevano le condizioni previste dall'art. 62, comma 3. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al concessionario le spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre accessori; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Il presupposto impositivo della TARSU è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, salve le eccezioni previste dalla legge.
La detenzione di aree produttive costituisce presupposto della tassa; le aree produttive di rifiuti speciali possono beneficiare di esclusioni o riduzioni solo nei casi e alle condizioni espressamente previste, non per il solo fatto dello smaltimento autonomo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
Le aree produttive di rifiuti speciali potevano godere di una riduzione d'imposta quando i produttori fossero tenuti allo smaltimento.
Lo smaltimento diretto dei rifiuti può rilevare ai fini di una riduzione, ma non determina automaticamente l'esenzione totale dalla TARSU.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. e)
Ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
Le superfici produttive restano tassabili quando il regolamento comunale abbia validamente dichiarato assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti, purché l'assimilazione sia prevista secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 57, comma 1
La disciplina transitoria ha comportato, per gli anni 2002-2005 oggetto della controversia, la permanenza dell'applicazione della normativa TARSU previgente.
L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3
Ha abolito l'assimilazione automatica ope legis tra rifiuti urbani e speciali prevista dalla L. n. 146/1994, rendendo rilevante l'assimilazione effettuata mediante regolamento comunale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, poiché, prima della modifica legislativa del 2010, la notifica della sentenza effettuata direttamente per posta senza intervento dell'ufficiale giudiziario non era idonea a far decorrere il termine breve.
Massime di principio
- Nel regime TARSU applicabile agli anni anteriori al superamento della disciplina transitoria, l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani deve risultare da una valida disposizione o regolamento comunale; se tale assimilazione esiste, le superfici produttive possono essere tassate.
- Il fatto che un'impresa smaltisca autonomamente i propri rifiuti e sostenga i relativi costi non comporta, da solo, l'esenzione dalla TARSU, poiché il tributo è collegato principalmente alla detenzione o occupazione delle superfici e alla disciplina comunale di assimilazione.
- Lo smaltimento diretto può fondare una riduzione della tassa soltanto se il contribuente dimostra la sussistenza delle condizioni normative e regolamentari previste; non è sufficiente allegare il mancato utilizzo del servizio pubblico.
- Per contestare un accertamento relativo a rifiuti industriali occorre verificare sia la normativa vigente nell'anno d'imposta sia il contenuto e la validità del regolamento comunale sull'assimilazione dei rifiuti.
- La giurisprudenza relativa a superfici produttive in assenza di una dichiarazione comunale di assimilabilità non è automaticamente applicabile ai casi in cui l'assimilazione sia stata validamente prevista dal regolamento comunale.
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