Cassazione Penale, Sentenza n. 1681/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva la censura del vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali o di detenzione domiciliare per una pena di 7 anni, derivante da condanna per il reato ex art. 74, comma 4, DPR 309/1990 (reato cd. ostativo). Il Tribunale aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti previsti dall'art. 4‑bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (collaborazione del condannato o sua marginalità o impossibilità/inesigibilità della collaborazione), sulla base della ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito. La difesa sosteneva invece la marginalità del ruolo del Di Sena, la natura remota dei fatti e l'assenza di collegamenti attuali, nonché l'opportunità lavorativa che renderebbe idonea la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., rilevando che, dopo il deposito del ricorso, il ricorrente era stato scarcerato (liberazione anticipata concessa dal Magistrato di sorveglianza) e non risultano elementi che mantengano un interesse attuale all'impugnazione. Per tale ragione il merito non è stato esaminato. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese o somma a favore della cassa delle ammende, in linea con la giurisprudenza che esclude la sussistenza di soccombenza virtuale quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74, comma 4
Indica la fattispecie di reato per la quale il condannato è stato giudicato; nel caso era qualificata come reato "cd. ostativo" ai benefici alternativi
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 4-bis
Norma che limita l'accesso a misure alternative per i reati ostativi salvo casi di collaborazione effettiva del condannato o quando la collaborazione sia oggettivamente impossibile o inesigibile per marginalità del ruolo; il Tribunale ha ritenuto non sussistere tali condizioni
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Fondamento normativo della censura (vizio di motivazione) proposta in cassazione dalla difesa
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a)
Base giuridica per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse
codice di procedura penale, art. 568, comma 4
Richiama il requisito dell'interesse a impugnare che deve esistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione
Massime di principio
- I reati "ostativi" (ex art. 4‑bis O.P.) escludono in linea di massima l'accesso a misure alternative salvo prova di collaborazione effettiva o di oggettiva impossibilità/inesigibilità della collaborazione per marginalità del ruolo; la valutazione si fonda sulla motivazione e sugli accertamenti effettuati nei giudizi di merito
- In cassazione non sono normalmente sindacabili nuovi accertamenti di fatto: le doglianze di mero fatto o di rivalutazione probatoria sono inammissibili se non sorrette da specifici profili di diritto
- L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento del deposito del ricorso, ma anche al momento della decisione; una sopravvenuta modifica dello stato (es. scarcerazione o esecuzione della misura favorevole) può determinare la carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse non si applicano normalmente condanne pecuniarie a carico del ricorrente (niente spese né somma alla cassa delle ammende), poiché manca una soccombenza concreta
- Per chi intende ottenere misure alternative dopo condanne per reati ostativi è strategico documentare elementi obiettivi e attuali: atti di collaborazione concreti, elementi probatori che dimostrino marginalità del ruolo, assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e proposte lavorative verificabili
- In sede di impugnazione conviene puntare su vizi giuridici o di motivazione specifici e dimostrabili, non su ricostruzioni fattuali alternative non corroborate da nuovi elementi probatori
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