Sentenza n. 703/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del decreto della Prefettura di -OMISSIS- Rep. N° -OMISSIS- del 29 settembre 2022, di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- al fine di stipulare, in conformità delle previsioni di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020, conv. dalla legge n. 77/2020, regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato con il cittadino straniero -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ai fini della stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro, diretta a consentire la sua regolarizzazione quale badante o assistente di una persona invalida civile al 100%, non deambulante e bisognosa di assistenza continua. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il precedente decreto di espulsione non fosse ostativo alla regolarizzazione e che non sussistesse una pericolosità sociale concreta e attuale. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per erronea ponderazione degli interessi e carenza di motivazione, assumendo che, dopo circa otto anni dall’espulsione e in presenza di un rapporto lavorativo protrattosi per circa due anni e mezzo, non sussistesse più un interesse pubblico all’allontanamento e fosse invece interesse di entrambe le parti mantenere il rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020 esclude dalla procedura di emersione gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998. Nel caso concreto, il ricorrente era stato espulso con decreto prefettizio del 9 giugno 2014, confermato dal Giudice di pace, e il provvedimento richiamava una condotta e precedenti tali da ricondurlo alla fattispecie prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Secondo il giudice, tale situazione rendeva vincolato il rigetto dell’istanza di emersione, senza margini per una nuova valutazione della pericolosità sociale, del tempo trascorso, del rapporto lavorativo o degli interessi contrapposti. Le ulteriori censure sono state quindi ritenute inaccoglibili perché presupponevano una discrezionalità amministrativa esclusa dalla legge. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020, conv. dalla l. n. 77/2020
non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni …
La disposizione introduce una causa ostativa vincolante alla procedura di emersione per lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione riconducibile alle fattispecie indicate.
art. 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
La norma individua la tipologia di provvedimento espulsivo richiamata dall’art. 103, comma 10, quale causa di esclusione dalla procedura di emersione.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Il decreto di espulsione concretamente adottato prevedeva l’esecuzione a cura del Questore mediante accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica; il giudice ha ritenuto tale provvedimento ostativo alla regolarizzazione in ragione della fattispecie espulsiva richiamata e della motivazione relativa alla pericolosità del ricorrente.
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
Il decreto di espulsione richiamava la riconducibilità del ricorrente alla fattispecie delle persone considerate pericolose ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- La presenza di un provvedimento di espulsione rientrante nelle fattispecie richiamate dall’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020 costituisce causa ostativa vincolante alla procedura di emersione dal lavoro irregolare.
- Quando ricorre la causa ostativa prevista dall’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020, l’amministrazione non dispone di margini discrezionali per rivalutare la pericolosità sociale dello straniero, il tempo trascorso dall’espulsione, la durata del rapporto di lavoro o il bilanciamento tra interesse pubblico e interessi privati.
- Le censure relative alla carenza di attualità della pericolosità sociale, alla prevalenza dell’interesse lavorativo e alla necessità di una nuova ponderazione degli interessi non possono superare una causa di esclusione legislativamente tipizzata e vincolante per l’amministrazione.
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