Sentenza del 28/10/2015 n. 21968 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - Mancata inclusione nella dichiarazione d'imposte versate all'estero - Rettifica da parte del contribuente - Possibilità - Conseguenze - Diritto al rimborso - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva indicato in dichiarazione un credito d'imposta per le ritenute subite all'estero in misura inferiore a quella ritenuta spettante e aveva successivamente chiesto il rimborso della differenza. L'Agenzia delle Entrate sosteneva, da un lato, che la mancata esposizione integrale del credito in dichiarazione comportasse la decadenza prevista dall'art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 e, dall'altro, che il credito dovesse comunque essere calcolato soltanto sulle imposte estere riferibili alla quota di dividendi soggetta a imposizione in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile in caso di errore, e che la decadenza prevista dall'art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 impediva soltanto l'utilizzo del credito mediante detrazione in dichiarazione, non la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ha però accolto il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della commissione regionale sul merito, e il terzo motivo, ritenendo che il credito d'imposta estero fosse riconoscibile soltanto in relazione alla quota dei dividendi che concorreva alla formazione del reddito imponibile in Italia, pari al 40% per utili provenienti da società extracomunitarie. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della società. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
Art. 15, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.)
La disposizione preclude l'utilizzo del credito d'imposta mediante detrazione in sede di dichiarazione.
La norma non impedisce al contribuente di correggere un errore dichiarativo e chiedere il rimborso dell'imposta versata in eccesso entro il termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Art. 15, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Il credito per le imposte pagate all'estero opera per evitare la doppia imposizione, ma soltanto nei limiti della quota di reddito estero che concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia.
Artt. 96 e 96-bis d.P.R. n. 917 del 1986
Per i dividendi esteri, il credito d'imposta deve essere parametrato alla percentuale degli utili assoggettata a imposizione in Italia: nel caso esaminato, il 40% per utili provenienti da società extracomunitarie.
Art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Consente di chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso o non dovute, purché l'istanza sia presentata entro il termine di legge.
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
L'eventuale decadenza dalla possibilità di utilizzare un credito mediante compensazione o detrazione in dichiarazione non esclude necessariamente la possibilità di richiederne il rimborso con l'apposita procedura.
Art. 53 Costituzione
Il principio di capacità contributiva sostiene la possibilità di correggere errori che determinino un'imposizione superiore a quella prevista dalla legge.
Art. 111, comma 2, Costituzione e art. 384 c.p.c.
Consentono alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver rilevato un'omessa pronuncia del giudice d'appello.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi, in linea generale, è una dichiarazione di scienza e non un atto irrevocabile: un errore di fatto o di diritto può essere corretto quando comporti un pagamento superiore a quello dovuto per legge.
- La mancata o incompleta indicazione di un credito in dichiarazione può precludere una specifica modalità di utilizzo, come la detrazione o la compensazione, ma non necessariamente impedisce di chiedere il rimborso entro il termine previsto dalla disciplina generale.
- Il rimborso di imposte estere tramite credito d'imposta è finalizzato esclusivamente a evitare la doppia imposizione; non può trasformarsi in un recupero di imposte estere riferite a redditi che non sono imponibili in Italia.
- Per determinare il credito d'imposta estero occorre individuare la quota del reddito estero effettivamente inclusa nella base imponibile italiana e rapportare a tale quota le imposte pagate all'estero.
- La possibilità astratta di correggere la dichiarazione non garantisce automaticamente il rimborso: il contribuente deve rispettare i termini procedurali, dimostrare l'errore e provare l'effettivo ammontare delle imposte estere e della quota di reddito imponibile in Italia.
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