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Sentenza

Sentenza del 12/05/2022 n. 2169 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Trasferimento di denaro in paesi cd. "black list" - Presunzione di evasione - Applicazione retroattiva - Inammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'applicazione, in sede di accertamento fiscale, della presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) rispetto a trasferimenti e investimenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma (1° luglio 2009). Il ricorrente contestava la retroattività dell'operare della presunzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 non abbia efficacia retroattiva. Ha motivato che la norma sulle presunzioni è di natura sostanziale (richiamando la collocazione delle presunzioni nel codice civile) e che attribuirle efficacia retroattiva lede il diritto di difesa del contribuente (artt. 3 e 24 Cost.), in quanto comprometterebbe scelte difensive relative alla conservazione della documentazione. Conseguenza: inammissibile applicare la presunzione ai fatti anteriori al 1° luglio 2009; l'Amministrazione deve fornire prove specifiche per gli anni anteriori.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 (conv., con modif., dalla l. n. 102/2009)

    La presunzione di evasione prevista dalla norma non si applica retroattivamente; la disposizione ha efficacia a partire dalla sua entrata in vigore (1° luglio 2009) e non può essere estesa a fatti anteriori senza violare il diritto di difesa.

  • Cass. n. 2662/18

    Giurisprudenza di legittimità favorevole al principio di non retroattività della presunzione e alla protezione del diritto di difesa del contribuente.

  • Cass. n. 33223/18

    Conferma l'orientamento che esclude l'applicazione retroattiva della presunzione di cui all'art. 12, comma 2.

  • Cass. n. 2562/19

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del divieto di retroattività e della necessità che l'Amministrazione fornisca prove specifiche per periodi anteriori all'entrata in vigore della norma.

  • Cass. n. 5471/19

    Ribadisce la tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) contro applicazioni retroattive di presunzioni fiscali.

  • Cass. n. 5885/19

    Conferma il consolidamento dell'orientamento favorevole alla non retroattività della presunzione in tema di investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Massime di principio

  • La presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 opera solo per i fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore (1° luglio 2009); non può essere applicata retroattivamente.
  • Per operazioni anteriori al 1° luglio 2009 l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad invocare la presunzione automatica: deve fornire prove dirette o indizi specifici dell'evasione.
  • Le norme che introducono presunzioni sostanziali devono essere interpretate considerando il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); applicazioni retroattive che ne riducono l'effettività sono da escludere.
  • Il contribuente, pur potendo beneficiare della non retroattività, è consigliato a conservare adeguata documentazione e a dimostrare la ragione economica e la legittimità delle operazioni svolte, soprattutto per transazioni con Paesi a fiscalità privilegiata.
  • In caso di accertamento su periodi precedenti all'entrata in vigore della norma, la strategia difensiva efficace è contestare la retroattività e richiedere che l'Amministrazione produca elementi di prova specifici dell'evasione.

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