Corte di giustizia, Sentenza C-265/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 luglio 2023. — ZR e PI contro Banco Santander, SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola che prevede un tasso di interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui tassi annui effettivi globali (TAEG) dei mutui ipotecari concessi da istituti di credito – Indice stabilito da un atto regolamentare o amministrativo – Indicazioni che figurano nel preambolo di tale atto – Controllo relativo all’obbligo di trasparenza – Valutazione del carattere abusivo. — Causa C-265/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una clausola di mutuo ipotecario spagnolo che indicizzava il tasso variabile all’IRPH con un margine positivo. Ha dichiarato irricevibili le questioni basate sulla direttiva 2005/29 perché il contratto era anteriore al termine di trasposizione di tale direttiva. Quanto alla direttiva 93/13, ha ritenuto rilevante, per la trasparenza e l’abusività, anche il contenuto di un’altra circolare ufficiale che avvertiva della necessità di un differenziale negativo sull’IRPH, purché tali informazioni fossero accessibili a un consumatore medio. La valutazione finale spetta al giudice nazionale, che deve considerare tutte le circostanze del caso.
Trasparenza e abusività di una clausola di mutuo ipotecario indicizzata all’IRPH, alla luce anche di informazioni contenute in una diversa circolare ufficiale che suggerivano l’applicazione di un differenziale negativo
La questione giuridica
Se, ai fini della direttiva 93/13, sia rilevante per valutare la trasparenza e l’eventuale abusività di una clausola di mutuo che rinvia a un indice ufficiale IRPH maggiorato, il contenuto del preambolo di un’altra circolare pubblicata ufficialmente, nel quale l’autorità di regolazione avvertiva che, per il modo di calcolo dell’indice, era necessario applicare un differenziale negativo per allinearlo al tasso di mercato; e se tali informazioni debbano essere considerate sufficientemente accessibili al consumatore medio. In via subordinata, il giudice chiedeva anche se le questioni sulla direttiva 2005/29 fossero rilevanti e se l’eventuale pratica sleale incidesse sulla valutazione dell’abusività ex direttiva 93/13
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 93/13, nella verifica della trasparenza e dell’eventuale carattere abusivo di una clausola di mutuo ipotecario a tasso variabile che rinvia a un indice ufficiale maggiorato, il giudice nazionale deve tenere conto non solo delle informazioni contenute nel contratto e della pubblicazione ufficiale dell’indice richiamato, ma anche delle indicazioni contenute in un’altra circolare ufficialmente pubblicata che segnalano, per il metodo di calcolo dell’indice, la necessità di applicare un differenziale negativo per allinearlo al mercato, purché tali informazioni siano effettivamente accessibili al consumatore medio. Le questioni fondate sulla direttiva 2005/29 sono state dichiarate irricevibili perché la direttiva non era applicabile ratione temporis al contratto del 2006; inoltre, la Corte ha chiarito che la mera non chiarezza non basta da sola a rendere abusiva una clausola, ma costituisce un elemento della valutazione complessiva dell’abusività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articoli 5 e 7, direttiva 2005/29/CE
- Articolo 19, direttiva 2005/29/CE
Trasparenza e abusività di una clausola di mutuo indicizzata all’IRPH
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca in una controversia tra due mutuatari-consumatori, ZR e PI, e Banco Santander, SA, in merito alla validità di una clausola di revisione del tasso di interesse di un mutuo ipotecario. La clausola rinviava all’IRPH istituti di credito con una maggiorazione di 0,20 punti e, in subordine, all’IRPH banche con una maggiorazione di 0,50 punti.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di nullità della clausola per asserito carattere abusivo e il risarcimento del danno. Essi sostenevano che l’uso dell’IRPH fosse ingannevole perché, a differenza dell’Euribor, tale indice incorpora commissioni e sarebbe quindi normalmente più oneroso per il consumatore. Sottolineavano inoltre che il preambolo della circolare 5/1994 della Banca di Spagna affermava che, per allineare l’indice al mercato, sarebbe stato necessario applicare un differenziale negativo, indicazione che non era stata comunicata ai mutuatari.
Normativa rilevante
La Corte richiama principalmente:
- la direttiva 93/13/CEE, in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, 4, 5 e 6, paragrafo 1;
- la direttiva 2005/29/CE, in particolare gli articoli 5 e 7, nonché il suo articolo 19 sul termine di trasposizione;
- l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale.
Sul piano nazionale, il giudice del rinvio faceva riferimento alla disciplina spagnola sulla trasparenza delle condizioni generali e alla regolazione bancaria degli indici di riferimento, in particolare alle circolari della Banca di Spagna del 1990 e del 1994.
Ricevibilità delle questioni sulla direttiva 2005/29
La Corte ha anzitutto escluso la rilevanza delle questioni riferite alla direttiva 2005/29. Poiché il contratto di mutuo era stato concluso il 12 maggio 2006, cioè prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva (12 dicembre 2007), tale direttiva non era applicabile ratione temporis alla controversia. Di conseguenza, le prime tre questioni e parte della quinta sono state dichiarate irricevibili.
La quinta questione è stata inoltre dichiarata irricevibile anche nella parte in cui invocava l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, perché la domanda di rinvio non spiegava in modo sufficiente le ragioni dell’interrogativo del giudice nazionale, come richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte.
Portata della quarta questione: trasparenza e abusività ex direttiva 93/13
La quarta questione è stata riformulata dalla Corte nel senso di chiedere se, per valutare la trasparenza e l’eventuale abusività di una clausola che designa un indice di riferimento ufficiale, sia rilevante il contenuto di un’altra circolare ufficialmente pubblicata che avvertiva della necessità di applicare al medesimo indice un differenziale negativo per riportarlo al livello di mercato.
La Corte ricorda che il requisito di trasparenza della direttiva 93/13 impone al professionista di fornire al consumatore informazioni sufficienti per consentirgli di assumere una decisione consapevole, comprendendo il funzionamento concreto della clausola e le sue conseguenze economiche potenzialmente significative. Nel caso di un mutuo a tasso variabile indicizzato a un parametro ufficiale, il consumatore medio deve poter capire il meccanismo di calcolo del tasso e valutarne l’incidenza sul costo totale del finanziamento.
Elementi che il giudice nazionale deve considerare
Ai fini di tale verifica, la Corte indica che il giudice nazionale deve tenere conto:
- del contenuto delle informazioni fornite dal mutuante nella fase precontrattuale;
- del fatto che l’indice di riferimento era pubblicato ufficialmente e richiamato nel contratto;
- della circostanza che il preambolo della circolare 5/1994, pur non avendo valore normativo, conteneva un avvertimento rilevante sul fatto che gli IRPH incorporavano commissioni e richiedevano un differenziale negativo per essere allineati al mercato;
- della effettiva accessibilità di tali informazioni per un consumatore medio, considerando che esse si trovavano nel preambolo di una circolare diversa da quella che stabiliva l’indice richiamato nel contratto.
La Corte sottolinea che il giudice deve verificare se ottenere tali informazioni richiedesse un’attività di ricerca giuridica non ragionevolmente esigibile dal consumatore medio.
Valutazione del carattere abusivo
Quanto all’abusività, la Corte ribadisce che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 richiede di accertare, da un lato, la possibile violazione della buona fede e, dall’altro, l’esistenza di un significativo squilibrio a danno del consumatore. Il carattere non trasparente della clausola è un elemento rilevante nella valutazione complessiva, ma la sola mancanza di chiarezza non basta di per sé a qualificare la clausola come abusiva.
La Corte ricorda anche che il giudice nazionale può confrontare il metodo di calcolo previsto dalla clausola con i tassi di mercato e con le altre clausole del contratto, compresa l’eventuale disciplina delle commissioni, per verificare se vi sia un rischio di duplicazione della remunerazione del mutuante.
Decisione/dispositivo
La Corte ha quindi statuito che, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, 4 e 5 della direttiva 93/13, è rilevante, ai fini della trasparenza e dell’eventuale abusività della clausola, il contenuto delle informazioni contenute in un’altra circolare ufficiale che indicavano la necessità di applicare all’IRPH un differenziale negativo per allinearlo al tasso di mercato. È parimenti rilevante stabilire se tali informazioni fossero sufficientemente accessibili al consumatore medio.
Principio finale
La pronuncia conferma che, nei mutui indicizzati a parametri ufficiali, la trasparenza non si esaurisce nel richiamo formale all’indice: il giudice deve valutare anche le informazioni pubbliche disponibili sull’indice stesso, la loro collocazione e accessibilità, e la loro incidenza sulla comprensione del costo effettivo del finanziamento da parte del consumatore.
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