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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21145 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Mancato deposito del primo ricorso - Termine di proponibilità del secondo ricorso - Decorrenza dalla notificazione del primo ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto un credito d’imposta complessivo di 119.700 euro per nuove assunzioni, ma l’Amministrazione finanziaria aveva revocato la quota eccedente il limite massimo di 100.000 euro. La CTR aveva ritenuto illegittima la decurtazione, considerando l’incentivo non qualificabile come aiuto di Stato e ritenendo disapplicabile il limite nazionale perché contrario alla normativa europea. L’Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo, in particolare, che il beneficio rientrasse nella disciplina degli aiuti di Stato e fosse soggetto alla regola de minimis.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il secondo ricorso per cassazione notificato dall’Agenzia: il primo ricorso non era stato depositato e la mera notificazione non aveva consumato il potere d’impugnazione. Il secondo ricorso era stato notificato entro il termine breve decorrente dalla notificazione del primo. Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo legittimo il limite di 100.000 euro previsto per il credito d’imposta e compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della società. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis [...] purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio.

    La norma assoggetta il credito d’imposta aggiuntivo per le nuove assunzioni alla regola de minimis e consente il cumulo con altri benefici solo entro il limite massimo previsto.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 63

    Ha mantenuto applicabili, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni della legge n. 388 del 2000 relative agli incentivi alle assunzioni.

  • Comunicazione della Commissione europea 96/C68/06

    È la fonte comunitaria richiamata per la regola de minimis, che individua una soglia quantitativa entro la quale gli aiuti di Stato non sono soggetti al divieto europeo.

  • Art. 92, poi art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE

    La disciplina europea vieta gli aiuti di Stato incompatibili con la concorrenza, ma la Corte ha ritenuto compatibile con tale disciplina la scelta nazionale di circoscrivere il beneficio entro una soglia predeterminata.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2

    Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato.

    Quando l’Agenzia delle Entrate è rappresentata dall’Avvocatura dello Stato in Cassazione, non è necessaria una procura alle liti separata.

  • Principio giurisprudenziale sulla reiterazione del ricorso per cassazione

    Se il primo ricorso non è stato depositato o è stato depositato tardivamente, è possibile notificare un secondo ricorso, anche con motivi nuovi, purché sia notificato entro il termine breve decorrente dalla notificazione del primo e prima che sia dichiarata l’improcedibilità del primo.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso per cassazione, da sola, non consuma necessariamente il potere d’impugnazione: se il ricorso non viene depositato o è depositato tardivamente, può essere possibile proporne un secondo.
  • Il secondo ricorso deve essere notificato entro il termine breve decorrente dalla notificazione del primo ricorso, non dalla semplice conoscenza informale della sentenza o dalla richiesta di copie.
  • La reiterazione è ammessa solo finché l’improcedibilità del primo ricorso non sia stata dichiarata; occorre quindi agire tempestivamente e rispettare rigorosamente i termini processuali.
  • Un’agevolazione fiscale espressamente sottoposta alla regola de minimis può essere legittimamente limitata dal legislatore nazionale a una soglia massima, anche se il beneficio è collegato a un determinato numero di assunzioni.
  • Il rinvio della legge nazionale alla disciplina europea sugli aiuti di Stato può rendere applicabili le soglie de minimis senza che ciò comporti, di per sé, una violazione del diritto dell’Unione.
  • La qualificazione del beneficio come aiuto di Stato e la presenza di un tetto massimo devono essere valutate principalmente alla luce del testo normativo che disciplina l’incentivo e dei richiami espressi alla normativa europea.

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