Ordinanza n. 363/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della determina dirigenziale n. 204 del 23 settembre 2025, con la quale il Comune di Pulsano ha aggiudicato all’odierna controinteressata il lotto n. 2 della gara indetta dal medesimo Ente “per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali (lotto 1) e del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria del canone unico patrimoniale, del canone di concessione mercatale e dei tributi minori soppressi (tosap, icp, dpa), con riferimento alle annualità non prescritte, nonché dei servizi di gestione del relativo contenzioso, di rendicontazione delle entrate, di materiale affissione e manutenzione degli appositi impianti comunali dedicati (lotto 2)”; - di tutti i verbali di gara con particolare riferimento a quello riguardante l’esame e la valutazione dell’offerta economica del lotto n. 2, in parte qua si è ivi mancato di rilevare che la società C&C Concessioni e Consulenze S.r.l. – avendo presentato una sola offerta e un solo Piano Economico Finanziario per entrambi i lotti in gara – non ha indicato nella sua offerta i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza relativi, nello specifico, al lotto n. 2; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso; > per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla società C&C – CONCESSIONI E CONSULENZE S.R.L. il 16.11.2025, per l’annullamento: - del Verbale di Gara n. 6 del 28 luglio 2025 (All. n. 6), nella parte in cui lo stesso ha accolto l’offerta di ABACO S.p.A. collocandola utilmente quale seconda in graduatoria per il Lotto n. 2 “per l’affidamento in concessione (…) del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria del canone unico patrimoniale, del canone di concessione mercatale e dei tributi minori soppressi (tosap, icp, dpa), con riferimento alle annualità non prescritte, nonché dei servizi di gestione del relativo contenzioso, di rendicontazione delle entrate, di materiale affissione e manutenzione degli appositi impianti comunali dedicati”, invece di proporne l’esclusione; - della Determina Dirigenziale n. 204 del 23 settembre 2025 - REG. GEN. n. 1018 del 23 settembre 2025 (All. n. 2), nella parte in cui la stessa ha approvato il verbale n. 6 del 28 luglio 2025 e collocato la società ABACO S.p.A quale seconda in graduatoria per il lotto n. 2 sopra specificato, invece di escluderla.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 2 di una concessione per servizi di gestione, accertamento e riscossione di entrate e canoni comunali
Esito
La controversia
La società ABACO S.p.A. ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 2 disposta dal Comune di Pulsano in favore della società C&C Concessioni e Consulenze S.r.l., contestando, in particolare, che quest’ultima avesse presentato un’unica offerta e un unico Piano economico-finanziario per entrambi i lotti e non avesse indicato, nella propria offerta, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza specificamente riferibili al lotto n. 2. La società C&C ha proposto ricorso incidentale escludente contro l’ammissione di ABACO, deducendo la violazione dell’art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, per omessa verifica da parte della commissione giudicatrice dell’adeguatezza e sostenibilità del Piano economico-finanziario di ABACO, verifica ritenuta necessaria e prodromica all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica. Con precedente ordinanza, il TAR aveva disposto l’acquisizione di una relazione documentata della stazione appaltante sugli accertamenti svolti e sui relativi esiti, anche considerata la mancata costituzione dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR rileva che il Comune di Pulsano non ha depositato la relazione richiesta con la precedente ordinanza n. 607/2025 e non si è costituito in giudizio. Ritenendo ancora necessario acquisire i chiarimenti e la documentazione relativi alla verifica di adeguatezza e sostenibilità del Piano economico-finanziario dell’offerta di ABACO, il Collegio reitera l’ordine istruttorio, assegnando alla stazione appaltante ulteriori 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza per il deposito della documentazione. L’ulteriore inerzia dell’amministrazione sarà valutata anche ai fini della trasmissione degli atti all’autorità competente per eventuali profili di responsabilità erariale e penale. La misura cautelare già disposta con la precedente ordinanza viene mantenuta ferma. Il giudizio è rinviato per il prosieguo all’udienza pubblica dell’11 maggio 2026; non viene definita la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023
necessaria verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF
La verifica dell’adeguatezza e sostenibilità del Piano economico-finanziario è considerata necessaria e prodromica all’attribuzione del punteggio dell’offerta economica nella procedura di concessione.
art. 1 c.p.a.
principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale
Il principio giustifica l’acquisizione officiosa di chiarimenti e documenti necessari per consentire un adeguato scrutinio della censura incidentale.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione, la verifica dell’adeguatezza e sostenibilità del Piano economico-finanziario prevista dall’art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 costituisce un accertamento necessario e prodromico all’attribuzione del punteggio dell’offerta economica.
- Quando la mancata costituzione della stazione appaltante impedisce di verificare lo svolgimento e gli esiti di un accertamento rilevante ai fini della decisione, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione documentata e reiterare l’ordine istruttorio rimasto ineseguito, in funzione della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.
- L’ulteriore inerzia dell’amministrazione nell’eseguire un ordine istruttorio giudiziale può essere valutata ai fini della trasmissione degli atti alle autorità competenti per eventuali profili di responsabilità erariale e penale.
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