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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38268/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere adottata dal GIP (8/11/2023) per reati connessi al traffico di stupefacenti e al 416-bis.1 cp. Il ricorrente ha sollevato cinque censure: 1) nullità per uso in udienza di un'informativa successiva alla misura e non inserita agli atti, con violazione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e valutazione della prova, con contestazione dell'identificazione dell'imputato e dell'assenza di elementi che lo colleghino al gruppo criminale; 3) mancata motivazione circa l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il Lomasto e l'associazione (reato associativo); 4) carenze nella motivazione in ordine all'aggravante del metodo mafioso e alla qualificazione come agevolazione dell'attività mafiosa; 5) assenza delle esigenze cautelari, considerato il lungo decorso temporale dalle intercettazioni, l'assenza di reati successivi e la presenza di stabile attività lavorativa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in tutte le sue parti. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza che consente al giudice del riesame di valutare elementi prodotti in udienza purché diventino atti del procedimento e sia possibile il contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una rivalutazione di merito degli indizi; la Corte si è limitata a verificare la logica e la completezza della motivazione, ritenendola adeguata alla fase cautelare. Il terzo motivo è infondato: la Corte ha confermato i gravi indizi di partecipazione all'associazione dedotti da elementi di continuità e organizzazione delle condotte. Il quarto motivo è inammissibile per genericità e perché la fattispecie dell'aggravante mafiosa può trasmettersi anche ai concorrenti consapevoli della finalità agevolatrice. Il quinto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha confutato la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, relativa alle esigenze cautelari nei reati di cui all'art. 51; la sola distanza temporale non è sufficiente a superare la presunzione. Conclusione: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, artt. 73-74

    Norme penali in materia di sostanze stupefacenti: i fatti contestati (detenzione, trasporto e cessione) sono stati valutati come commessi nell'ambito di un'organizzazione stabile idonea a integrare l'associazione finalizzata al traffico di droga.

  • Codice Penale, art. 416-bis

    Rilevanza dell'inserimento del Lomasto nella compagine associativa di tipo mafioso o nella sua economia; la Corte ha ritenuto che, per la partecipazione associativa, sia sufficiente il contributo durevole e continuativo al gruppo.

  • Codice di Procedura Penale, art. 291

    Richiamato nel contesto della trasmissione degli atti al tribunale del riesame: la Corte distingue tra gli atti che il PM deve trasmettere e quelli che possono essere prodotti in udienza dalle parti.

  • Codice di Procedura Penale, art. 309, comma 5 e comma 9

    Il giudice del riesame può valutare anche elementi prodotti successivamente alla richiesta della misura; le parti possono integrare il compendio indiziario in udienza purché i documenti diventino atti del procedimento e sia garantito il contraddittorio.

  • Codice di Procedura Penale, art. 273, comma 1-bis

    Richiama l'art. 192 ma non il comma 2: chiarisce che, in sede cautelare, il livello probatorio richiesto è diverso (non è necessario il medesimo grado di precisione e concordanza degli indizi richiesto per la sentenza di merito).

  • Codice di Procedura Penale, art. 192

    Norma sul giudizio probatorio nel merito; la Corte sottolinea che i criteri di cui al comma 2 (precisione e concordanza) non sono richiesti nella stessa misura in sede cautelare.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, lett. e)

    Limiti del sindacato di legittimità: la mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.

  • Codice di Procedura Penale, art. 275, comma 3

    Stabilisce la presunzione semplificata di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati elencati nell'art. 51, comma 3-bis: la custodia cautelare è applicata salvo che emergano elementi concreti e specifici contrari.

  • Codice di Procedura Penale, art. 51, comma 3-bis

    Riflette l'elenco di reati per i quali opera la disciplina rafforzata delle esigenze cautelari; nel caso, i reati di traffico di stupefacenti rientrano in tale catalogo, attivando la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.

  • Codice di Procedura Penale, art. 274

    Norma generale sulle esigenze cautelari, rispetto alla quale l'art. 275, comma 3 opera una deroga/specialità; la Corte ricorda che la presunzione speciale prevale su questa norma generale.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame può utilizzare documenti prodotti in udienza anche se acquisiti dopo la richiesta di misura, purché diventino atti del procedimento e sia possibile il contraddittorio; non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa l'impiego di tali atti.
  • In materia cautelare il livello probatorio richiesto è inferiore a quello del giudizio di merito: è sufficiente un quadro indiziario grave e probabile, senza la precisione e la concordanza richieste per la condanna definitiva.
  • La Corte di cassazione, nel sindacare i provvedimenti cautelari, è limitata a verificare la logicità, la coerenza e la completezza della motivazione; non è ammessa una nuova valutazione di merito o una riconsiderazione globale delle prove.
  • Per i reati ricompresi nell'art. 51, comma 3-bis (tra cui il traffico di stupefacenti), opera una presunzione semplificata dell'esigenza della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.); chi impugna deve fornire elementi concreti e specifici per superare tale presunzione.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può avere profili oggettivi e soggettivi; la consapevolezza di favorire l'associazione mafiosa da parte del concorrente può essere sufficiente a trasmettere l'aggravante anche se il concorrente non è animato dallo stesso movente mafioso.
  • Per contestare con successo l'identificazione dell'imputato in sede di legittimità è necessario dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente o illogico nel testo; la semplice proposta di una lettura alternativa delle prove non è sufficiente.
  • Le censure generiche che non affrontano tutte le autonome ragioni decisorie del provvedimento (ad es. criticare un solo profilo quando vi sono più ratio decidendi) sono inammissibili per difetto di specificità.

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