Cassazione Penale, Sentenza n. 5286/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Icogea s.r.l. chiedeva il pagamento di un credito derivante da forniture di gasolio rese alla Serravalle Legnami s.r.l., società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. Il GIP di Catanzaro aveva rigettato l'istanza ritenendo le forniture non rientranti tra quelle essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale (perché il prodotto sarebbe facilmente reperibile sul mercato). In cassazione la difesa ha proposto tre motivi: 1) preliminare sull'ammissibilità di censure per vizio motivazionale anche in sede di prevenzione; 2) vizio di motivazione circa la qualificazione delle forniture come non essenziali e quindi non pagabili ai sensi dell'art. 54-bis d.lgs. 159/2011; 3) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 (buona fede del creditore) e doglianze relative all'art. 452 quaterdecies c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato da Icogea s.r.l. anche sotto il profilo delle censure motivate (art. 606 c.p.p.). Ha accolto il primo motivo: la motivazione del GIP è risultata insufficiente perché la mera reperibilità sul mercato del carburante non esclude di per sé la qualificazione della fornitura come essenziale ai fini della prosecuzione dell'attività d'impresa e non emergono dal provvedimento elementi chiari per valutare il nesso con l'oggetto sociale della Serravalle Legnami. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al GIP per nuovo giudizio, che dovrà motivare congruamente sulla sussistenza o meno delle condizioni per applicare l'art. 54-bis d.lgs. 159/2011. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per delitti di cui è prevista la confisca per sproporzione, qui contestualizzata come misura che ha interessato la Serravalle Legnami s.r.l.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente la proposizione in cassazione di censure per vizio motivazionale; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tali censure anche nei procedimenti di prevenzione quando il ricorrente sia un terzo creditore.
art. 54-bis, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevede che l'amministratore giudiziario possa essere autorizzato a pagare crediti, sorti anteriormente al sequestro, se relativi a prestazioni di beni o servizi connesse all'oggetto dell'attività d'impresa e essenziali per la prosecuzione dell'attività; la Corte ha precisato che la mera reperibilità sul mercato del bene non esclude l'applicazione della norma, richiedendo una motivazione specifica sull'essenzialità e sul nesso con l'attività aziendale.
art. 52 d.lgs. n. 159/2011
Richiamata dalla difesa in relazione alla buona fede del creditore terzo; la Corte non si è pronunciata nel merito sul punto ma invita il giudice del rinvio a valutare gli elementi rilevanti, se rilevanti, in un nuovo giudizio.
art. 452 quaterdecies cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa ma non sviluppata dalla Corte nella decisione motivata: il motivo relativo è stato assorbito insieme agli altri non decisivi dopo l'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Un terzo creditore nei procedimenti di prevenzione può proporre in cassazione non solo motivi di illegittimità di legge ma anche censure relative alla motivazione del provvedimento (art. 606 c.p.p.).
- La valutazione circa l'essenzialità di forniture per la prosecuzione dell'attività d'impresa ai fini dell'autorizzazione al pagamento ex art. 54-bis d.lgs. 159/2011 richiede motivazione specifica: la semplice reperibilità o fungibilità del bene sul mercato non è, di per sé, motivo sufficiente per escludere l'essenzialità.
- Il giudice che rigetta una richiesta di pagamento di crediti in sede di misure di prevenzione deve esporre elementi concreti e congrui che dimostrino l'assenza del nesso tra la prestazione e l'oggetto dell'attività aziendale o l'indispensabilità della prestazione per la prosecuzione dell'attività.
- La questione della buona fede del creditore terzo (art. 52 d.lgs. 159/2011) è rilevante e deve essere valutata nel merito dal giudice, ma la sua mancata valutazione può essere superata se la Corte di legittimità annulla per vizi motivazionali e rinvia per un nuovo esame.
- In presenza di motivazione insufficiente, la Cassazione può annullare con rinvio: il nuovo giudizio dovrà valutare sia il nesso tra prestazione e oggetto sociale sia l'essenzialità per la prosecuzione dell'attività, fornendo adeguata motivazione.
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