Cassazione Penale, Sentenza n. 5174/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell'indagato ultrasettantenne, per duplice omicidio e reati connessi alle armi. Il ricorrente deduceva erronea applicazione delle norme e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1 lett. c) e all'art. 275, comma 4, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato gli elementi attenuanti prospettati dalla difesa (incensuratezza, confessione, consegna dell'arma, estraneità a contesti criminali) e aveva illegittimamente sovrapposto il requisito delle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" con il generico pericolo di reiterazione, attribuendo esclusiva rilevanza alle modalità esecutive e alla gravità del fatto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente motivato la scelta della custodia in carcere, individuando esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" fondate sull'elevatissima offensività del fatto (esplosione di più colpi contro due vittime designate in luogo pubblico, a distanza ravvicinata), sul movente banale e sulla premeditazione (uscita di casa già armato, programmazione dell'azione), sull'intensità del dolo e sulla perdita di autocontrollo anche dopo i richiami di terzi, nonché sulla persistenza della pericolosità (minacce agli astanti). La confessione e l'assenza di precedenti sono state valutate ma ritenute insufficienti a prevalere sui forti elementi indiziari e sintomatici del rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di comunicazione ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma che disciplina il riesame in sede di riesame; indicata come base per il procedimento di conferma della misura cautelare
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
riferimento al pericolo di reiterazione della condotta criminosa quale presupposto generale per misure cautelari; la Corte distingue tra il generico pericolo di reiterazione e il più stringente requisito richiesto per gli ultrasettantenni
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano (...) ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni
la norma opera una presunzione favorevole agli ultrasettantenni: la custodia carceraria è vietata salvo esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", intese come certezza o elevatissima probabilità del pericolo di reiterazione; richiede motivazione rafforzata
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
richiamata per sottolineare che anche quando la custodia è l'unica misura adeguata, per gli ultrasettantenni occorre comunque il requisito 'di eccezionale rilevanza'
art. 2 Costituzione
richiamato a spiegazione del bilanciamento tra esigenze di coercizione processuale e tutela dei diritti fondamentali della persona, che ispira la tutela speciale per gli ultrasettantenni
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale che impone alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione connessi alla condizione detentiva dell'indagato
Massime di principio
- Per gli ultrasettantenni la custodia cautelare in carcere è vietata salvo che sussistano esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", intese come certezza o elevatissima probabilità del pericolo di reiterazione: la soglia probatoria è quindi molto più alta rispetto al caso ordinario.
- La gravità del fatto, le modalità esecutive particolarmente offensive (uso multiplo di arma da fuoco, vittime designate, luogo pubblico, ripetizione di colpi) e la premeditazione costituiscono indicatori dominanti per ritenere sussistente il requisito di eccezionalità.
- Comportamenti post-offensivi favorevoli all'imputato (confessione, consegna dell'arma, assenza di precedenti) possono attenuare il rischio cautelare ma non sono determinanti se il quadro indiziario è 'cristallizzato' e la dinamica mostra elevata pericolosità e certezza di reiterazione.
- Nel motivare la custodia per ultrasettantenni il giudice deve fornire argomentazione rafforzata e puntuale che spieghi perché gli elementi oggettivi superano la presunzione favorevole; la decisione priva di adeguata 'logica giustificazione' è vulnerabile in sede di controllo.
- In fase difensiva, per contrastare la custodia in carcere a carico di ultrasettantenni è strategico documentare fattori personali (gravi problemi di salute, scarsa pericolosità attuale, radicamento familiare/territoriale) e contestare puntualmente gli elementi sintomatici del pericolo di reiterazione.
- La distinzione tra il generico pericolo di reiterazione e l'eccezionalità richiesta dall'art. 275, comma 4, è cruciale: il giudice non può limitarsi a richiamare la gravità del reato ma deve motivare perché questa produce una probabilità elevatissima o una certezza di reiterazione.
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