Cassazione Civile, Ordinanza n. 32618/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della procedura fallimentare di una società, di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per crediti tributari, tra cui IVA, sul presupposto dell'asserita invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; in appello l'agente della riscossione aveva ottenuto riforma della decisione, con affermazione della rituale notificazione della comunicazione preventiva e della decadenza del contribuente dal contestare le cartelle presupposte, ritenute regolarmente notificate. Nel giudizio di rinvio la corte tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo ammissibile in appello la produzione documentale dell'agente della riscossione ex art. 58 d.lgs. 546/1992 e valida la notificazione degli atti presso un indirizzo corrispondente alla sede effettiva della società risultante dalle visure camerali. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi: il primo lamentava la violazione degli artt. 58 d.lgs. 546/1992 e 210 c.p.c. per l'ammissione e valutazione di documenti prodotti solo in appello; il secondo denunciava la violazione degli artt. 145 c.p.c. e 46 c.c. per avere ritenuto valide le notifiche eseguite presso la presunta sede effettiva e non presso la sede legale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, pure se preesistenti al primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto degli atti di notificazione e dei documenti necessari alla verifica della censura; ha comunque osservato che, in tema di notificazione alle persone giuridiche, la notifica presso la sede effettiva è valida se tale sede è accertata e se il notificante ne prova l'esistenza in caso di contestazione. La sentenza di merito è quindi rimasta ferma e il fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario consente alle parti di produrre nuovi documenti anche in appello, senza i limiti dell'art. 345 c.p.c., anche se preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace in primo grado
art. 210 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma senza accoglimento della censura
art. 145 c.p.c.
per le notificazioni alle persone giuridiche rileva la validità della notifica eseguita presso la sede effettiva, ove questa sia accertata
art. 46 c.c.
se la sede legale è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quella effettiva; in caso di contestazione grava sul notificante l'onere di provarne l'esistenza
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è ammessa in termini ampi dall'art. 58 d.lgs. 546/1992 e non è soggetta ai limiti stringenti dell'art. 345 c.p.c., anche quando i documenti fossero già disponibili in primo grado.
- La censura di invalidità della notificazione di atti presupposti non può essere dedotta in cassazione in modo generico: il ricorso deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, riproducendo il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti.
- L'accertamento sulla regolarità della notificazione e sull'individuazione della sede effettiva di una persona giuridica è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio denunciato.
- Per le notifiche alle persone giuridiche, la notifica eseguita presso la sede effettiva può essere valida in alternativa alla sede legale, ma in caso di contestazione deve essere provata dal notificante l'effettiva esistenza di tale sede.
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